Art. 3.
  1.  A  far  tempo  dalla  data di funzionamento degli uffici di cui
all'articolo 1, gli uffici interregionali per l'Abruzzo e il  Molise,
per  il  Lazio  e L'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti
con l'articolo 3 della legge  28  luglio  1967,  n.  641,  e  tabella
allegata, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale e
assumono  la  denominazione  e  la  funzione  di  ufficio  scolastico
regionale, rispettivamente, per l'Abruzzo con sede a l'Aquila, per il
Lazio con sede a Roma e per la Puglia con sede a Bari.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, l'ufficio interregionale per il Piemonte e la  Valle  d'Aosta,
istituito  con  l'articolo  3  della  legge 28 luglio 1967, n. 641, e
tabella allegata,  assume  la  denominazione  di  ufficio  scolastico
regionale per il Piemonte con sede a Torino.
          Nota all'art. 3:
             Per il testo dell'art. 3 della legge n. 641/1967 si veda
          nelle note all'art. 2.