Art. 3. 1. A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, gli uffici interregionali per l'Abruzzo e il Molise, per il Lazio e L'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella allegata, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale e assumono la denominazione e la funzione di ufficio scolastico regionale, rispettivamente, per l'Abruzzo con sede a l'Aquila, per il Lazio con sede a Roma e per la Puglia con sede a Bari. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella allegata, assume la denominazione di ufficio scolastico regionale per il Piemonte con sede a Torino. Nota all'art. 3: Per il testo dell'art. 3 della legge n. 641/1967 si veda nelle note all'art. 2.