Art. 10. 1. Per i lavori previsti al precedente art. 1, lettere d), f), g), m), o), i prezzi indicati nei preventivi richiesti devono essere sottoposti, qualora prescritto da disposizioni legislative o regolamentari, al visto di congruita' dei competenti organi tecnici delle amministrazioni dello Stato. 2. Quando trattasi di lavori di particolare importanza o complessita' dovra' essere predisposto dal competente organo tecnico uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto dei vari lavori e le condizioni generali e speciali di esecuzione, con invito alle ditte di restituirlo firmato con l'offerta dei prezzi. Potra' altresi', ravvisata l'opportunita', essere indetta una gara ufficiosa fra un congruo numero di ditte idonee. 3. Per l'acquisto o il noleggio di macchine per calcolo e per scrivere, macchine per stampa e fotoriproduttori, centralini telefonici, per i quali esistono listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato, il prezzo concordato non potra' essere superiore a quello da essi risultante.
Note all'art. 10: - Il R.D. n. 350/1895 approva il regolamento per la direzione, la contabilita' e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. - Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, e' il seguente: "Art. 48. - Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale. E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie gia' accettate in rate complete. Se contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate".