Art. 10. 
  1. Per i lavori previsti al precedente art. 1, lettere d), f),  g),
m), o), i prezzi indicati  nei  preventivi  richiesti  devono  essere
sottoposti,  qualora  prescritto  da   disposizioni   legislative   o
regolamentari, al visto di congruita' dei competenti  organi  tecnici
delle amministrazioni dello Stato. 
  2.  Quando  trattasi  di  lavori  di   particolare   importanza   o
complessita' dovra' essere predisposto dal competente organo  tecnico
uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto dei vari lavori e
le condizioni generali e speciali  di  esecuzione,  con  invito  alle
ditte  di  restituirlo  firmato  con  l'offerta  dei  prezzi.  Potra'
altresi', ravvisata l'opportunita', essere indetta una gara ufficiosa
fra un congruo numero di ditte idonee. 
  3. Per l'acquisto o il noleggio  di  macchine  per  calcolo  e  per
scrivere,  macchine  per  stampa   e   fotoriproduttori,   centralini
telefonici,  per  i  quali  esistono  listini  in   uso   presso   il
Provveditorato generale dello Stato, il prezzo concordato non  potra'
essere superiore a quello da essi risultante. 
 
          Note all'art. 10:
             -  Il  R.D.  n.  350/1895  approva il regolamento per la
          direzione, la contabilita' e la  collaudazione  dei  lavori
          dello  Stato  che sono nelle attribuzioni del Ministero dei
          lavori pubblici.
             -   Il   testo   dell'art.   48   del   regolamento  per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale  dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come
          modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904,
          e' il seguente:
             "Art.  48.  -  Nei  contratti per forniture, trasporti e
          lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme  dovute
          e  giustificate  dai prescritti documenti nei limiti in cui
          sono  ammessi  dalla   legge   non   possono   eccedere   i
          novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.
             E'  fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale,
          per le quali puo' farsi  il  pagamento  dell'intero  prezzo
          delle materie gia' accettate in rate complete.
             Se  contratti  per provviste o forniture hanno durata di
          piu' anni, la liquidazione  puo'  essere  fatta  a  periodi
          trimestrali,  semestrali  o  annuali, secondo l'oggetto dei
          contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle
          opere eseguite od alle materie consegnate".