Art. 11. 
  1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art.  1
sono soggetti a collaudo finale. 
  2. Il collaudo e' eseguito in periferia da  commissioni  costituite
da ufficiali, sottufficiali e impiegati delle capitanerie  di  porto,
nominate dal titolare dell'ufficio periferico cui appartengono. 
  3. Il collaudo e' eseguito  presso  l'amministrazione  centrale  da
commissioni costituite da  dipendenti  civili  o  militari,  nominate
dalla Direzione generale degli affari generali e del personale. 
  4. Dette commissioni saranno eventualmente integrate da  funzionari
di uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. 
  5. Il  collaudo  dovra'  risultare  da  verbale  o  da  certificato
sottoscritto dalla commissione. 
  6. Se la spesa non  supera  due  milioni  di  lire  e'  sufficiente
l'attestazione di regolare esecuzione  rilasciata  dalla  commissione
nominata dal titolare dell'ufficio centrale o periferico. 
  7. Per i lavori di cui all'art. 1, lettere f) e g), d'importo  fino
a  L.  10.000.000,  e'  sufficiente  il   certificato   di   regolare
esecuzione. Per importi superiori e' necessario il  collaudo  redatto
in conformita' al regolamento approvato con regio decreto  25  maggio
1895, n. 350, e successive modificazioni. 
  8. In ogni  caso,  il  collaudo  o  l'accertamento  della  regolare
esecuzione non puo' essere effettuato da personale che abbia  diretto
o  sorvegliato  l'esecuzione  dei  lavori  e  delle  provviste  e  lo
svolgimento dei servizi. 
  9. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e
dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. Nel caso  di
pagamenti in conto, questi sono disposti nelle misure di cui all'art. 
48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,  cosi'  come  modificato
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  13  novembre
1976, n. 904.