Art. 11. 1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale. 2. Il collaudo e' eseguito in periferia da commissioni costituite da ufficiali, sottufficiali e impiegati delle capitanerie di porto, nominate dal titolare dell'ufficio periferico cui appartengono. 3. Il collaudo e' eseguito presso l'amministrazione centrale da commissioni costituite da dipendenti civili o militari, nominate dalla Direzione generale degli affari generali e del personale. 4. Dette commissioni saranno eventualmente integrate da funzionari di uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. 5. Il collaudo dovra' risultare da verbale o da certificato sottoscritto dalla commissione. 6. Se la spesa non supera due milioni di lire e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dalla commissione nominata dal titolare dell'ufficio centrale o periferico. 7. Per i lavori di cui all'art. 1, lettere f) e g), d'importo fino a L. 10.000.000, e' sufficiente il certificato di regolare esecuzione. Per importi superiori e' necessario il collaudo redatto in conformita' al regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni. 8. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da personale che abbia diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. 9. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. Nel caso di pagamenti in conto, questi sono disposti nelle misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.