Art. 2. 
  1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei  servizi  di  cui
all'articolo  precedente  e'  disposta  dai  dirigenti  degli  uffici
centrali o periferici secondo le attribuzioni di cui agli articoli  7
e seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno
1972, n. 748, nei limiti dei fondi all'uopo messi a  disposizione  e,
in ogni caso,  nell'ambito  delle  competenze  stabilite  dai  citati
articoli 7 e seguenti, come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 
233, nonche' dall'Ispettore  generale  delle  capitanerie  di  porto,
dagli ammiragli (CP) e dai capitani  di  vascello  (CP)  preposti  ad
uffici centrali o periferici. 
  2. Nel caso di  uffici  periferici  diretti  in  via  ordinaria  da
funzionari non aventi qualifica di  ammiraglio  (CP)  o  capitano  di
vascello  (CP),  la  competenza  dei  titolari  e'  limitata   a   L.
18.000.000. 
  3. Per le spese eccedenti tale limite e'  competente  il  direttore
marittimo di zona. 
  4. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e  dei  servizi  di
cui all'art. 1, lettere d), f), g), h), m), o), u), v), occorre,  per
gli uffici periferici, la preventiva autorizzazione  dell'Ispettorato
generale delle capitanerie di porto. 
 
          Nota all'art. 2:
             Il testo degli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972,
          adeguati,  relativamente  ai  limiti  di  somma   in   essi
          indicati,  per  effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233,
          e' il seguente:     "Art. 7 (Attribuzioni  particolari  dei
          dirigenti  generali).  -  Salvo le attribuzioni devolute ad
          altri organi dal terzo comma del presente articolo e  dagli
          articoli  successivi,  ai  dirigenti generali preposti alle
          direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta
          in  particolare,  nell'ambito della competenza dei predetti
          uffici, di:       a) esercitare le  funzioni  che  ad  essi
          sono  direttamente  attribuite da leggi o regolamenti anche
          ministeriali;         b)  coadiuvare  il   Ministro   nello
          svolgimento    dell'azione   amministrativa   e   proporgli
          l'adozione di provvedimenti di  competenza  superiore  alla
          propria,  eventualmente  necessari;      c) predisporre gli
          elementi  per  la  formazione  del  progetto  di   bilancio
          preventivo  e  per  le  proposte  di variazione in corso di
          esercizio;         d)  predisporre  gli  elementi  per   la
          formazione    dei   programmi,   annuali   e   pluriennali,
          dell'attivita' dell'amministrazione;      e) approvare,  in
          attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti
          per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 600
          milioni  di lire, ridotto alla meta' quando alla esecuzione
          si intenda provvedere in economia, a trattativa  privata  o
          col   sistema   della  concessione,  nonche'  ove  occorra,
          provvedere   all'approvazione   dei   contratti   e    alla
          concessione  dei lavori;      f) concludere ed approvare le
          transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi
          gestiti,  quando  cio'  che  si  chiede  di  promettere, di
          abbandonare o di pagare non superi  120  milioni  di  lire,
          concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero
          precedentemente intervenute  sullo  stesso  oggetto  o  per
          l'esecuzione  dello  stesso  contratto;      g) disporre la
          non  applicazione  di  clausole  penali  quando  la   somma
          controversa  o che l'amministrazione abbandona non superi i
          120 milioni  di  lire;         h)  provvedere  a  tutte  le
          operazioni  successive  all'approvazione del progetto o del
          contratto per  opere,  forniture  e  servizi,  compresa  la
          nomina  dei  collaudatori,  la liquidazione ed il pagamento
          del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di
          atti  integrativi,  aggiuntivi o sostitutivi dei contratti,
          sempre  entro  i  limiti  di  competenza  stabiliti   nelle
          precedenti  lettere;         i)  promuovere  liti  attive e
          resistere  a  quelle   passive   quando   l'oggetto   della
          controversia  non  superi  120  milioni  di  lire;       l)
          adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi  e
          sovvenzioni  previste  dalla  legge,  a carico del bilancio
          dello Stato, a favore di enti e persone,  fino  all'importo
          di  lire  120 milioni e proporre al Ministro le concessioni
          di importo superiore, emanando i conseguenti  provvedimenti
          formali;        m) adottare i provvedimenti di concessione,
          autorizzazione,  licenze  ed  analoghi  salvo   quelli   di
          competenza  del Presidente della Repubblica, nonche' quelli
          che saranno espressamente riservati al Ministro o ad  altri
          dirigenti  dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare  i
          singoli  affari;         n)  disporre  il movimento, tra le
          maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in
          servizio, esclusi i dirigenti;      o) provvedere agli atti
          vincolati di competenza dell'Amministrazione  centrale  che
          comportino impegni di spesa superiore a 200 milioni di lire
          ed   agli   altri   specificati   con   regolamento   anche
          ministeriale;          p)  provvedere,  previa  diffida  ad
          adempiere  entro  un  congruo   termine   ed   informandone
          preventivamente  il  Ministro,  agli  atti  obbligatori  di
          competenza degli organi inferiori o  degli  enti  vigilati,
          qualora  siano  stati  da  questi  indebitamente  omessi  o
          ritardati  e  non  sia  all'uopo  previsto   dalla   legge,
          l'intervento   di   altri   organi   amministrativi.      I
          provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l)  e
          o)  sono  definitivi.        Nei  casi  in  cui particolari
          ordinamenti  prevedano  l'esistenza  di  unita'   organiche
          costituite   da  piu'  uffici  centrali  assimilabili  alle
          direzioni generali e nel caso  di  Aziende  autonome  dello
          Stato,  ai  dirigenti  preposti  a tali unita' organiche ed
          Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art.
          14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati
          i limiti  di  valore,  per  gli  atti  per  i  quali  siano
          previsti,  di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e
          della  meta'  se  trattasi  di  dirigenti   con   qualifica
          superiore.      Per l'emanazione degli atti e provvedimenti
          di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi
          e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura
          disposta con l'art. 1 del  decreto  legislativo  17  aprile
          1948,  n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge
          23  marzo  1964,  n.  134.  Restano   ferme   le   speciali
          disposizioni  che  prevedono  limiti  di valore superiore o
          prescindono da tale procedura.       Sono  altresi',  fatte
          salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle
          singole amministrazioni,  anche  ad  ordinamento  autonomo,
          previsti  da  speciali  disposizioni, sempreche', ove siano
          contemplati  limiti  di  valore,   trattisi   di   atti   o
          provvedimenti  di  importo superiore a quelli stabiliti dai
          precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13".
          "Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori).
          - Ai dirigenti superiori  preposti  ai  servizi  dipendenti
          organicamente  dal  Ministro  spettano,  nell'ambito  della
          competenza del proprio ufficio, le  attribuzioni  stabilite
          nel  primo  comma  del  precedente art. 7.     Salvo quanto
          previsto dal successivo  art.  9,  ai  dirigenti  superiori
          preposti  agli  altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in
          particolare,  nell'ambito  della  competenza  del   proprio
          ufficio,  di:         a) esercitare le funzioni che ad essi
          sono direttamente attribuite da leggi o  regolamenti  anche
          ministeriali;           b)  approvare,  in  attuazione  dei
          programmi stabiliti dal Ministro  i  progetti  per  lavori,
          forniture  e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di
          lire, ridotto alla meta' quando alla  esecuzione  s'intenda
          provvedere  in economia, a trattativa privata o col sistema
          della  concessione,   nonche'   ove   occorra,   provvedere
          all'approvazione  dei  contratti  o  alla  concessione  dei
          lavori;      c)  concludere  ed  approvare  le  transazioni
          relative  a  lavori  e forniture e servizi da essi gestite,
          quando cio' che si chiede di promettere, di  abbandonare  o
          di  pagare  non  superi  60  milioni di lire, concorrendo a
          formare   tale   somma   le   transazioni    che    fossero
          precedentemente  intervenute  sullo  stesso  oggetto  o per
          l'esecuzione dello stesso contratto;       d)  disporre  la
          non   applicazione  di  clausole  penali  quando  la  somma
          controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i
          60  milioni  di  lire;         e)  provvedere  a  tutte  le
          operazioni successive all'approvazione del progetto  o  del
          contratto  per  opere,  forniture  e  servizi,  compresa la
          nomina dei collaudatori, la liquidazione  ed  il  pagamento
          del  saldo,  e, ove occorra, la formazione e l'approvazione
          di  atti  integrativi,   aggiuntivi   o   sostitutivi   dei
          contratti,  sempre  entro  i limiti di competenza stabiliti
          nelle precedenti lettere;      f) promuovere liti attive  e
          resistere   a   quelle   passive   quando  l'oggetto  della
          controversia non  superi  60  milioni  di  lire;         g)
          adottare  i  provvedimenti  di concessione, autorizzazione,
          licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti  dalla
          legge  o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni
          caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio,  esclusi  i
          dirigenti;         i)  provvedere  agli  atti  vincolati di
          competenza  dell'Amministrazione  centrale  che  comportino
          impegni  di  spesa  non  superiore a 200 milioni di lire ed
          agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
               l)  provvedere,  previa  diffida ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  agli atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori, qualora  siano  stati  da  questi  indebitamente
          omessi  o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge
          l'intervento  di  altri  organi  amministrativi.          I
          provvedimenti  di  cui alle lettere b), c), d), e), f), i),
          sono definitivi".     "Art. 9 (Attribuzioni particolari dei
          primi  dirigenti).  -  Ai funzionari con qualifica di primo
          dirigente preposti alle divisioni ed agli  uffici  centrali
          equiparati   spetta   in   particolare   nell'ambito  della
          competenza del proprio ufficio, di:       a) esercitare  le
          funzioni  che ad essi sono direttamente attribuite da leggi
          o regolamenti anche ministeriali;         b)  approvare  in
          attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti
          per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150
          milioni  di  lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione
          s'intenda provvedere in economia, a  trattativa  privata  o
          col   sistema   della  concessione,  nonche'  ove  occorra,
          provvedere   all'approvazione   dei   contratti   o    alla
          concessione  dei lavori;      c) concludere ed approvare le
          transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi
          gestite,  quando  cio'  che  si  chiede  di  promettere, di
          abbandonare o di pagare non  superi  30  milioni  di  lire,
          concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero
          precedentemente intervenute  sullo  stesso  oggetto  o  per
          l'esecuzione  dello  stesso  contratto;      d) disporre la
          non  applicazione  di  clausole  penali  quando  la   somma
          controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i
          30  milioni  di  lire;         e)  provvedere  a  tutte  le
          operazioni  successive  all'approvazione del progetto o del
          contratto per  opere,  forniture  e  servizi,  compresa  la
          nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del
          saldo, e, ove occorra, la formazione  e  l'approvazione  di
          atti  integrativi,  aggiuntivi o sostitutivi dei contratti,
          sempre  entro  i  limiti  di  competenza  stabiliti   nelle
          precedenti  lettere;         f)  promuovere  liti  attive e
          resistere  a  quelle   passive   quando   l'oggetto   della
          controversia  non  superi  30  milioni  di  lire;        g)
          adottare i provvedimenti  di  concessione,  autorizzazione,
          licenze  ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla
          legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni
          caso, la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del  proprio  ufficio,  del  personale in servizio;      i)
          provvedere    agli    atti    vincolati    di    competenza
          dell'Amministrazione  centrale  che  comportino  impegni di
          spesa non superiore a 100 milioni di  lire  ed  agli  altri
          specificati  con  regolamento  anche  ministeriale.       I
          provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e),  f),  i),
          sono  definitivi.        I  dirigenti di cui al primo comma
          emettono, altresi', i titoli di pagamento relativi ad  atti
          di  impegno  di  spesa  divenuti  esecutivi,  qualunque sia
          l'importo,  e  dispongono  per  gli  atti  preliminari   ed
          istruttori   negli   affari   di  competenza  degli  organi
          superiori.        Ai  predetti  primi  dirigenti  spettano,
          infine,  sempre  nell'ambito  della  competenza del proprio
          ufficio, le attribuzioni non espressamente  devolute  dalla
          legge  o  dal  regolamento  anche  ministeriale  agli altri
          organi dell'amministrazione, salvo quanto e' previsto dalla
          lettera m) dell'art. 7".