Art. 4. 
  1. I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive  modificazioni,
debbono farsi in economia possono essere eseguiti: 
    a) in amministrazione diretta; 
    b) a cottimo fiduciario; 
    c) con sistema misto e cioe' parte  in  amministrazione  diretta,
parte a cottimo fiduciario. 
 
          Nota all'art. 4:
             Per  il  testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda
          nelle note alle premesse.