Art. 4. 1. I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto e cioe' parte in amministrazione diretta, parte a cottimo fiduciario.
Nota all'art. 4: Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.