Art. 5. 1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con personale dell'amministrazione, impiegando materiali, utensili e mezzi di proprieta' o in uso alla medesima. 2. Sono eseguite, altresi', in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre lavoratori o imprese singole o collettive. 3. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo lavoratore o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 5.000.000.