Art. 5. 
  1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed  i  servizi
per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono
eseguiti con personale  dell'amministrazione,  impiegando  materiali,
utensili e mezzi di proprieta' o in uso alla medesima. 
  2. Sono eseguite, altresi', in amministrazione diretta le provviste
a pronta consegna, richiedendo,  qualora  possibile,  preventivi  con
offerte a non meno di tre lavoratori o imprese singole o  collettive.
3. E' consentito, tuttavia,  il  ricorso  ad  un  solo  lavoratore  o
impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista,  ovvero
quando l'importo della spesa non superi L. 5.000.000.