Art. 9. 
  1. In caso di ritardo imputabile all'incaricato dell'esecuzione dei
lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento,
si applicano le penali stabilite nella lettera  od  atto  di  cui  al
comma 3 del  precedente  art.  7.  Inoltre,  l'amministrazione,  dopo
formale ingiunzione  a  mezzo  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  rimasta  senza  effetto,  ha   facolta'   di   disporre
l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista
e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in  ogni  caso,
il risarcimento del danno derivante dal ritardo.