Art. 2. 
                Non influenza del procedimento penale 
  1.  L'esercizio  dell'azione  penale  per   il   delitto   previsto
dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio  non
influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare  ne'  su  ogni
altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. 
  2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1
non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti
del procedimento disciplinare sportivo. 
  3. Gli organi della disciplina sportiva, ai  fini  esclusivi  della
propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti  del
procedimento  penale  ai  sensi  dell'articolo  116  del  codice   di
procedura penale fermo restando il divieto di  pubblicazione  di  cui
all'articolo 114 dello stesso codice. 
 
          Note all'art. 2:
             -  Il testo dell'art. 116 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art.  116 (Reato diverso da quello voluto da taluno dei
          concorrenti). - Qualora il reato commesso  sia  diverso  da
          quello  voluto  da  taluno dei concorrenti, anche questi ne
          risponde, se l'evento e' conseguenza della  sua  azione  od
          omissione.
             Se  il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la
          pena e' diminuita  riguardo  a  chi  volle  il  reato  meno
          grave".
             -  Il  testo  dell'art.  114  del  suddetto codice e' il
          seguente:
             "Art.   114  (Circostanze  attenuanti).  -  Il  giudice,
          qualora  ritenga  che  l'opera  prestata  da  taluna  delle
          persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110
          e 113 abbia avuto minima importanza  nella  preparazione  o
          nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
             Tale  disposizione  non  si  applica  nei  casi indicati
          nell'art. 112.
             La  pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato
          determinato a commettere il reato o a cooperare  nel  reato
          quando  concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4
          dell'art. 112".