Art. 3. 
                         Obbligo del rapporto 
  1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali  affiliate  al
Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  i  presidenti  degli
organi di disciplina di secondo grado delle stesse  federazioni  e  i
corrispondenti organi preposti alla disciplina  degli  enti  e  delle
associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio  o
a  causa  delle  loro  funzioni  hanno  notizia  dei  reati  di   cui
all'articolo 1, sono obbligati  a  farne  rapporto,  ai  sensi  delle
vigenti leggi, all'autorita' giudiziaria.