Art. 4 
       Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa 
 
  1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del  giuoco  del
lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che  la  legge  riserva
allo  Stato  o  ad  altro  ente  concessionario,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni.  Alla  stessa  pena  soggiace  chi
comunque organizza  scommesse  o  concorsi  pronostici  su  attivita'
sportive gestite dal Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),
dalle organizzazioni da esso dipendenti o  dall'Unione  italiana  per
l'incremento  delle  razze  equine  (UNIRE).  Chiunque   abusivamente
esercita   l'organizzazione   di   pubbliche   scommesse   su   altre
competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire
un milione. 
  2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le
modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno  dei
reati  previsti  dal  medesimo,  chiunque  in  qualsiasi   modo   da'
pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi
e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 
  3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le
modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso  in  uno  dei
reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre  mesi
o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  ai
giuochi  d'azzardo  esercitati  a  mezzo  degli  apparecchi   vietati
dall'articolo 110 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  come
modificato dalla legge 20 maggio 1965,  n.  507,  e  come  da  ultimo
modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 
 
          Nota all'art. 4: 
             L'art. 110 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come  modificato
          dalla legge 20 maggio  1965,  n.  507,  e  come  da  ultimo
          modificato dall'art. 1 della legge  17  dicembre  1986,  n.
          904, e' cosi' formulato: 
             "Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o  da  giuoco
          deve essere esposta una  tabella,  vidimata  dal  questore,
          nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche
          quelli  che  l'autorita'  stessa  ritenga  di  vietare  nel
          pubblico interesse. 
             Nella  tabella  predetta  deve  essere  fatta   espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
             L'installazione  e  l'uso  di  apparecchi   e   congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
             Si  considerano  apparecchi   e   congegni   automatici,
          semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo  quelli
          che possono dar luogo a scommesse o consentono  la  vincita
          di un qualsiasi premio in danaro o in  natura,  escluse  le
          macchine  vidimatrici  per   il   gioco   del   Totocalcio,
          dell'Enalotto e del Totip. 
             Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
          ed elettronici da trattenimento e da gioco di  abilita'  il
          premio puo' consistere nella ripetizione di una  partita  e
          per non piu' di tre volte. 
             Oltre le sanzioni previste  dal  codice  penale  per  il
          gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda
          da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.  E'  inoltre  disposta  la
          confisca degli apparecchi e  congegni,  che  devono  essere
          distrutti. 
             In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. 
             Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico
          esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo  da  uno  a
          sei mesi e, in caso di recidiva, e'  revocata  dal  sindaco
          competente, con  ordinanza  motivata  e  con  le  modalita'
          previste dall'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".