Art. 5. Pene accessorie 1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati. 2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32- bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle societa' sportive. 3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a tre anni.
Nota all'art. 5: Il testo del comma 1 dell'art. 32- bis del codice di procedura penale e' il seguente: "L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore".