Art. 5. 
                           Pene accessorie 
  1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa  il
divieto  di  accedere  ai  luoghi  ove   si   svolgono   competizioni
agonistiche o si accettano scommesse autorizzate  ovvero  si  tengono
giuochi d'azzardo autorizzati. 
  2. Alla condanna per i delitti previsti  dall'articolo  1  consegue
inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui  al  primo  comma
dell'articolo 32- bis del codice penale,  limitatamente  agli  uffici
direttivi delle societa' sportive. 
  3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono  avere  una
durata inferiore a sei mesi ne' superiore a tre anni. 
 
          Nota all'art. 5:
             Il  testo  del  comma  1 dell'art. 32- bis del codice di
          procedura penale  e'  il  seguente:  "L'interdizione  dagli
          uffici  direttivi  delle persone giuridiche e delle imprese
          priva il condannato della capacita' di esercitare,  durante
          l'interdizione,   l'ufficio   di  amministratore,  sindaco,
          liquidatore  e  direttore  generale,  nonche'  ogni   altro
          ufficio   con   potere   di  rappresentanza  della  persona
          giuridica o dell'imprenditore".