Art. 6. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche 1. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte. 2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.