Art. 6. 
Divieto  di  accesso  ai  luoghi  dove   si   svolgono   competizioni
                             agonistiche 
  1. L'autorita'  di  pubblica  sicurezza  puo'  sempre  ordinare  il
divieto  di  accesso  ai  luoghi  dove   si   svolgono   competizioni
agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o  che
siano state condannate o che  risultino  denunciate  per  aver  preso
parte attiva a  episodi  di  violenza  in  occasione  o  a  causa  di
manifestazioni sportive,  o  che  nelle  stesse  circostanze  abbiano
incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte. 
  2. Il contravventore al divieto di cui al comma  1  e'  punito  con
l'arresto da tre mesi ad un anno.