Art. 7. 
                Turbativa di competizioni agonistiche 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare
svolgimento di una competizione agonistica e' punito con la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. 
  2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al  prefetto  ed  i
proventi sono devoluti allo Stato.