Art. 7. Turbativa di competizioni agonistiche 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. 2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.