Art. 9. Abrogazione di norme e disposizioni finali 1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonche' il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 9: - La legge n. 315/1942 reca: "Provvedimenti per la ippicoltura". Il D.Lgs. n. 496/1948 reca: "Disciplina delle attivita' di giuoco". La legge n. 528/1982 reca: "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto". Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le disposizioni abrogate comminavano sanzioni, detentive e/o pecuniarie, nelle ipotesi di valutazione di norme connesse all'organizzazione e all'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici, riservati, rispettivamente, all'U.N.I.R.E., allo Stato o a societa' debitamente autorizzate all'esercizio di scommesse, munite di licenza. Nota all'art. 9, comma 2: Il R.D.L. n. 1933/1938 reca: "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".