Art. 9. 
              Abrogazione di norme e disposizioni finali 
  1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo  1942,  n.  315,
l'articolo  4  del  decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,
l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n.  528,  nonche'  il  terzo
comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  2.  Per  le  lotterie,  le  tombole,  le  pesche  ed  i  banchi  di
beneficenza, in  luogo  di  quanto  previsto  dall'articolo  4  della
presente legge, continuano ad applicarsi le  disposizioni  del  regio
decreto-legge   19   ottobre   1938,   n.   1933,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,  n.  973,  come  da  ultimo
modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 13 dicembre 1989 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Note all'art. 9:
             -  La  legge  n.  315/1942  reca:  "Provvedimenti per la
          ippicoltura".  Il  D.Lgs.  n.  496/1948  reca:  "Disciplina
          delle  attivita'  di  giuoco".   La legge n. 528/1982 reca:
          "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il  personale
          del  lotto".  Il  R.D.  n.  773/1931 approva il testo unico
          delle leggi di pubblica sicurezza. Le disposizioni abrogate
          comminavano   sanzioni,  detentive  e/o  pecuniarie,  nelle
          ipotesi di valutazione di norme connesse all'organizzazione
          e  all'esercizio  di  giochi  di  abilita'  e  di  concorsi
          pronostici,  riservati,  rispettivamente,   all'U.N.I.R.E.,
          allo   Stato   o   a   societa'   debitamente   autorizzate
          all'esercizio di scommesse, munite di licenza.
          Nota all'art. 9, comma 2:
             Il  R.D.L.  n.  1933/1938 reca: "Riforma delle leggi sul
          lotto pubblico".