Art. 4. 1. Le proposte di attribuzioni dei diplomi di benemerenza e delle relative medaglie a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri sono esaminate previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri. 2. Nel caso in cui le proposte di concessione riguardino corpi o comandi delle Forze armate, il Ministro dell'ambiente procede sentito il Ministro della difesa.