Art. 4.
  1.  Le  proposte di attribuzioni dei diplomi di benemerenza e delle
relative  medaglie  a  cittadini  italiani  residenti  all'estero o a
cittadini  stranieri  sono  esaminate  previo  parere  favorevole del
Ministero degli affari esteri.
  2.  Nel  caso  in cui le proposte di concessione riguardino corpi o
comandi delle Forze armate, il Ministro dell'ambiente procede sentito
il Ministro della difesa.