Art. 6. 1. Le proposte di concessione, con l'indicazione della classe di diploma e della relativa medaglia, possono essere formulate da amministrazioni ed enti pubblici anche territoriali, da istituti culturali e scientifici pubblici e privati, ordini professionali, associazioni produttive e di categoria e da associazioni ambientaliste ufficialmente riconosciute. 2. I riconoscimenti in esame possono altresi' essere attribuiti di propria iniziativa dal Ministro dell'ambiente, previo parere della commissione di cui all'art. 7.