Art. 6.
  1.  Le  proposte  di concessione, con l'indicazione della classe di
diploma  e  della  relativa  medaglia,  possono  essere  formulate da
amministrazioni  ed  enti  pubblici  anche  territoriali, da istituti
culturali  e  scientifici  pubblici  e privati, ordini professionali,
associazioni   produttive   e   di   categoria   e   da  associazioni
ambientaliste ufficialmente riconosciute.
  2.  I riconoscimenti in esame possono altresi' essere attribuiti di
propria  iniziativa  dal  Ministro dell'ambiente, previo parere della
commissione di cui all'art. 7.