Art. 2. 
                           Specificazioni 
  1. Le attribuzioni di cui alle lettere b) , c) e  d)  del  comma  1
dell'art. 1, relative alle competenze, agli  atti  e  alle  attivita'
degli organismi a composizione mista di cui all'art.  7,  comprendono
tra l'altro: 
    a) le attribuzioni consultive di cui all'art. 1-  bis,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988,  n.  362,  ai  fini  del  parere  di  cui
all'art. 12, comma 5, lettera a), e comma 7, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sugli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio; 
    b) le attribuzioni consultive in ordine  agli  aspetti  regionali
del coordinamento delle politiche comunitarie e,  in  particolare,  i
pareri sugli indirizzi generali e sui criteri  di  cui  all'art.  10,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86; 
    c) le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario  nazionale,
di  cui  alla  legge  23  dicembre  1978,  n.   833,   e   successive
modificazioni e integrazioni, in ordine agli aspetti istituzionali  e
ordinamentali  inerenti  alla   gestione   del   Servizio   sanitario
nazionale, comprese la ripartizione  del  fondo  e  la  politica  del
personale; 
    d) le attribuzioni consultive in materia di edilizia residenziale
spettanti alla Conferenza ai sensi dell'art. 3, nonche' il parere sui
piani di edilizia residenziale rimessi al CIPE, il parere sugli  atti
del Comitato per l'edilizia residenziale in ordine alla  ripartizione
dei fondi alle regioni e sui criteri generali  per  la  scelta  delle
categorie degli operatori destinatari dei contributi  per  l'edilizia
residenziale, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
    e) le attribuzioni gia' spettanti alla commissione di settore per
l'attuazione  di  interventi  programmati  in  agricoltura,  di   cui
all'art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752; 
    f) le attribuzioni consultive e  di  iniziativa  in  ordine  alla
politica generale dei trasporti, nonche' il parere  sullo  schema  di
piano generale e sugli aggiornamenti periodici di cui alla  legge  15
giugno 1984, n. 245, e il parere sui criteri  generali  attinenti  la
gestione, la ristrutturazione e il finanziamento dei servizi pubblici
di trasporto locale; a tal fine, nel secondo comma dell'art. 4  della
legge  15  giugno  1984,  n.  245,  le  parole  "sentite  le  regioni
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "sentita  la  Conferenza
Stato-regioni, nonche' le regioni interessate"; 
    g) le  attribuzioni  consultive  del  Consiglio  nazionale  dello
spettacolo in  ordine  agli  aspetti  regionali  delle  politiche  di
incentivazione delle attivita' culturali e dei programmi di  sostegno
e incentivazione finanziaria per le attivita' dello spettacolo di cui
alla legge 3 aprile 1985, n. 163; 
    h)   le   attribuzioni   consultive   del   Consiglio   nazionale
dell'artigianato  in  ordine  alla   competenze   regionali   e   con
riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla  politica
della Comunita' economica europea e  all'esportazione,  di  cui  alla
legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    i) le attribuzioni  consultive  e  di  iniziativa  del  Consiglio
nazionale per l'ambiente, di cui all'art. 12  della  legge  9  luglio
1986, n. 349, in  ordine  al  coordinamento  degli  interventi  dello
Stato, delle regioni e degli enti  locali  e  alle  competenze  delle
regioni; 
    l)  le  attribuzioni  consultive  in  ordine  alle  funzioni   ed
attivita' del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e
sui programmi nazionali  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, quando essi riguardino  attivita'
o beni anche di competenza regionale; 
    m) il parere sui criteri di attuazione della politica organica  e
attiva dell'impiego e sugli indirizzi di politica della occupazione e
sostegno del reddito dei lavoratori di  cui  all'art.  3-  bis  della
legge  1›  giugno  1977,  n.  285,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni. 
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  1- bis, comma 2, della legge n.
          468/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilita'
          dello  Stato),  aggiunto  dalla  legge  n.  362/1988, e' il
          seguente:  "2.  La  Commissione   interregionale   prevista
          dall'art.  13  della legge 16 maggio 1970, n.  281, esprime
          il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a)  del
          comma  1,  entro il 31 maggio, e di cui alla lettera b) del
          medesimo comma, entro il 15 settembre,  e  lo  comunica  al
          Governo  ed  al  Parlamento".   -  Per il testo del comma 7
          dell'art. 12 della  legge  n.  400/1988  si  veda  la  nota
          all'art.  1.  Il comma 5, lettera a), del medesimo articolo
          e' cosi' formulato:  "5. La  Conferenza  viene  consultata:
          a)   sulle  linee  generali  dell'attivita'  normativa  che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo".  - Il  testo  dell'art.  10,  comma  2,
          della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  comunitario  e  sulle
          procedure  di  esecuzione  degli obblighi comunitari) e' il
          seguente:  "2.  La  Conferenza,  in  particolare,   esprime
          parere:     a)    sugli    indirizzi    generali   relativi
          all'elaborazione ed attuazione degli  atti  comunitari  che
          riguardano  le  competenze  regionali;  b) sui criteri e le
          modalita'  per  conformare   l'esercizio   delle   funzioni
          regionali  all'osservanza  e all'adempimento degli obblighi
          di cui  all'art.  1,  comma  1.   3.  Il  Ministro  per  il
          coordinamento  delle  politiche  comunitarie  riferisce  al
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE)  per  gli  aspetti  di  competenza di cui all'art. 2
          della legge 16  aprile  1987,  n.  183".   -  La  legge  n.
          833/1978   reca:   "Istituzione   del   servizio  sanitario
          nazionale".  - Il testo dell'art. 3 della legge n. 457/1978
          (Norme  per l'edilizia residenziale) e' il seguente:  "Art.
          3 (Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale). Il
          Comitato  per  l'edilizia  residenziale,  sulla  base degli
          indirizzi  programmatici   indicati   dal   C.I.P.E.:    a)
          predispone  il  piano decennale, i programmi quadriennali e
          le eventuali revisioni; b) provvede alla  ripartizione  dei
          fondi  tra  le regioni; c) indica i criteri generali per la
          scelta  delle  categorie  degli  operatori,  in   modo   da
          garantire  una equilibrata distribuzione dei contributi fra
          le diverse categorie interessate e programmi articolati  in
          relazione  alle  varie  forme  di  intervento; d) adotta le
          opportune  determinazioni  in  ordine  alle  modalita'   di
          erogazione  dei  flussi  finanziari; e) effettua periodiche
          verifiche sulla attuazione dei programmi,  con  particolare
          riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto
          dei  costi  di  costruzione  consentiti;  f)  effettua   la
          raccolta  e  la elaborazione dei dati relativi all'edilizia
          residenziale con particolare riguardo  alle  determinazioni
          del  fabbisogno abitativo; g) propone al C.I.P.E. i criteri
          per l'assegnazione e per la  fissazione  dei  canoni  delle
          abitazioni di edilizia residenziale pubblica; h) promuove e
          coordina, a livello nazionale, la formazione e la  gestione
          dell'anagrafe  degli  assegnatari di abitazione di edilizia
          residenziale comunque fruenti del contributo  dello  Stato;
          i)  determina  le linee generali per gli indirizzi tecnici;
          l)   determina   le   modalita'   per   il   finanziamento,
          l'affidamento  e  la  realizzazione,  da  effettuarsi anche
          direttamente da parte delle regioni, dei programmi  di  cui
          al precedente art. 2, lettera f); m) determina le modalita'
          per  l'espletamento  di  concorsi,  da  effettuarsi   anche
          direttamente  da  parte  delle  regioni, per l'abilitazione
          preventiva, sulla base dei requisiti di qualita' e di costo
          predeterminati,   di   prodotti  e  materiali  da  porre  a
          disposizione dei  soggetti  che  attuano  i  programmi;  n)
          stabilisce  periodicamente i limiti massimi, che le regioni
          devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili
          per gli interventi; o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai
          sensi del secondo comma dell'art. 19 e  del  secondo  comma
          dell'art.  20,  della  misura  dei  tassi  e  dei limiti di
          reddito  per  gli  interventi  di   edilizia   residenziale
          assistita   dal   contributo   dello   Stato,   sulla  base
          dell'andamento dei prezzi al consumo, per  le  famiglie  di
          operai  ed  impiegati,  quale  risulta dalle determinazioni
          dell'I.S.T.A.T.,  nonche'  la   misura   dell'aggiornamento
          previsto  dal  secondo  comma  dell'art.  16; p) redige una
          relazione  annuale,  anche  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato
          di attuazione dei  programmi  di  edilizia  residenziale  e
          sulle previsioni di intervento; q) riserva il due per cento
          dei finanziamenti complessivi per sopperire con  interventi
          straordinari  nel  settore  dell'edilizia residenziale alle
          esigenze piu'  urgenti,  anche  in  relazione  a  pubbliche
          calamita';  r) propone al Comitato interministeriale per il
          credito e risparmio  i  criteri  e  le  direttive  cui  gli
          istituti  di  credito  fondiario  e  la  Cassa  depositi  e
          prestiti   dovranno   attenersi   nella   concessione   dei
          finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera
          c)  dell'art.  2  (2/b).   Il   Comitato   per   l'edilizia
          residenziale determina i criteri e le modalita' di impiego,
          anche in  deroga  alle  vigenti  norme  sulla  contabilita'
          generale  dello  Stato  e sulle opere di conto dello Stato,
          dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del  precedente
          art.  2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di
          cui al punto q) del presente  articolo.   Le  deliberazioni
          del  Comitato  per l'edilizia residenziale, ad eccezione di
          quelle relative all'esercizio di funzioni consultive,  sono
          rese  esecutive con provvedimento del suo presidente.  - Il
          testo dell'art. 2, comma 4, della legge n. 752/1986  (Legge
          pluriennale  per  l'attuazione di interventi programmati in
          agricoltura)  e'  il  seguente:   "4.   Nell'ambito   della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
          istituita  una commissione di settore composta dal Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste   e   dagli   assessori
          regionali  e  provinciali  delegati  dai  presidenti  delle
          rispettive   giunte.   La   commissione   ha   compiti   di
          informazione  e  consultazione su tutte le materie previste
          dalla presente legge, ferme restando  le  competenze  e  le
          procedure  indicate  dal  comma  2, ed assicura il concorso
          delle regioni e province autonome alla  elaborazione  degli
          indirizzi  della politica agricola nazionale e comunitaria.
          La commissione e'  convocata  periodicamente  dal  Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  ovvero su richiesta di
          almeno tre dei suoi componenti. La commissione  si  avvale,
          oltre  che della collaborazione dei funzionari ministeriali
          competenti  per  materia,  di  un  comitato  tecnico,   con
          funzioni  preparatorie  e  di  supporto,  composto  da  sei
          funzionari regionali, di cui due  designati  congiuntamente
          dalle  regioni  e  province  autonome  del  nord, due dalle
          regioni del centro due dalle regioni del sud e delle isole.
          La disposizione del presente comma cessera' di avere vigore
          con   l'approvazione   della   legge    sulla    disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".  - La legge n. 245/1984  reca:
          "Elaborazione  del  piano generale dei trasporti". Il testo
          dell'art. 4, secondo comma,  della  predetta  legge  e'  il
          seguente: "Il CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti,
          sentite  le  regioni  interessate,  provvede,  con  cadenza
          almeno    triennale,   ad   aggiornare   il   piano.    Gli
          aggiornamenti  del  piano,  trasmessi  al  Parlamento   per
          l'acquisizione  del  parere  delle  competenti  commissioni
          permanenti, le quali si pronunciano nei termini fissati dai
          regolamenti  parlamentari,  sono  successivamente approvati
          dal Consiglio dei  Ministri  e  adottati  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri".   - La legge n.
          163/1985 reca: "Nuova  disciplina  degli  interventi  dello
          Stato  a  favore dello spettacolo".  - La legge n. 443/1985
          reca:  "Legge  quadro  per  l'artigianato".   -  Il   testo
          dell'art.  12  della  legge  n.  349/1986  (Istituzione del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale) e' il seguente:  "Art. 12. - 1. E' istituito il
          Consiglio  nazionale  per  l'ambiente   con   la   seguente
          composizione:   a)  un  rappresentante  designato  da  ogni
          regione: per il Trentino-Alto Adige,  uno  designato  dalla
          provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma
          di    Bolzano;    b)    sei    rappresentanti     designati
          dall'Associazione  nazionale  comuni  italiani  e tre dalla
          Unione delle province d'Italia; c) quindici  rappresentanti
          nominati  dal  Ministro  dell'ambiente  su terne presentate
          dalle associazioni a  carattere  nazionale  o  presenti  in
          almeno  cinque regioni, di cui al successivo art. 13; d) un
          rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.   2.
          Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunita'
          in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del  giorno
          del  Consiglio, puo' invitare rappresentanti dell'impresa e
          del lavoro e degli ordini professionali.  3.  Il  Consiglio
          nazionale   per   l'ambiente  e'  presieduto  dal  Ministro
          dell'ambiente ed e' rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo
          seno  il  vicepresidente  e  stabilisce  le  regole  per il
          proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio  di
          segreteria  istituito presso il Ministro dell'ambiente.  4.
          Il Consiglio da' pareri ed avanza  proposte  nelle  materie
          indicate  dalla  presente legge nei casi e con le modalita'
          stabilite con apposito regolamento  approvato  con  decreto
          ministeriale.   5. Il Consiglio puo' proporre iniziative al
          Ministro  dell'ambiente   per   il   raggiungimento   delle
          finalita'  indicate  nell'art. 1, comma 3.  6. Il Consiglio
          esprime il proprio parere sulla relazione di  cui  all'art.
          1,  comma  6, che e' allegato alla relazione stessa ai fini
          della sua trasmissione  al  Parlamento.   7.  Il  Consiglio
          nazionale  per  l'ambiente  e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
          della presente legge".   -  Il  D.P.R.  n.  805/1975  reca:
          "Organizzazione   del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali".  - Il testo dell'art. 3- bis  della  legge  n.
          285/1977  (Provvedimenti per l'occupazione giovanile) e' il
          seguente:  "Art. 3- bis. - La commissione centrale  di  cui
          all'art.  26  della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la
          denominazione  di  commissione  centrale  per  l'impiego  e
          stabilisce  a  livello  nazionale  i  criteri di attuazione
          della politica organica e attiva dell'impiego,  secondo  le
          linee  di  indirizzo  della  programmazione  economica e le
          indicazioni  della   Comunita'   economica   europea.    La
          commissione,  in  relazione  alla  dinamica  quantitativa e
          qualitativa  del  mercato  del  lavoro,  ed  al  quadro  di
          riferimento  economico  per  lo  svolgimento dell'attivita'
          regionale   in   materia   di   formazione   professionale,
          determina,   entro  il  30  luglio  di  ciascun  anno,  gli
          indirizzi di politica dell'occupazione e  di  sostegno  del
          reddito  dei  lavoratori.  A  questo  fine  la  commissione
          promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche  del
          mercato   nazionale   del   lavoro  e  delle  sue  tendenze
          qualitative  e  quantitative  anche  in   connessione   con
          l'evoluzione  dell'organizzazione  del lavoro, nonche' alla
          conseguente  dinamica  della  professionalita'  e  relativi
          riflessi   sulla   domanda   di  lavoro,  avvalendosi  pure
          dell'attivita' svolta da strutture  di  altri  istituti  ed
          enti  pubblici.  La commissione svolge, altresi', i compiti
          della commissione centrale per l'avviamento  al  lavoro  di
          cui  alla  legge  29  aprile 1949, n. 264.  La commissione,
          presieduta dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  o  per sua delega da un Sottosegretario di Stato o
          da uno dei direttori generali di cui  alla  lettera  b)  e'
          composta:   a)  da  otto  rappresentanti dei lavoratori, da
          quattro  rappresentanti  dei  datori  di  lavoro,   da   un
          rappresentante   dei  dirigenti  di  azienda,  da  uno  dei
          coltivatori diretti, da uno degli  artigiani,  da  uno  dei
          commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati,
          su richiesta del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;
          b) dai direttori generali che  presiedono  ai  servizi  del
          collocamento,  dei  rapporti  di  lavoro e della previdenza
          sociale e degli affari generali  e  del  personale;  c)  da
          cinque  rappresentanti  delle  regioni, scelti dal Ministro
          del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni.  A  tal
          fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano
          e di Trento hanno facolta' di designare un nominativo.   In
          relazione  alla materia trattata, sono chiamati di volta in
          volta a far parte della commissione i rappresentanti  delle
          province   autonome   di   Trento   e  Bolzano,  nonche'  i
          rappresentanti delle amministrazioni  statali  interessate.
          In  corrispondenza  di  ogni  rappresentante  effettivo  e'
          designato e nominato un membro supplente.  Le  funzioni  di
          segretario  e  di  vice-segretario sono disimpegnate da due
          dirigenti del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.  I componenti della commissione e della segreteria
          sono nominati con decreto del Ministro del lavoro  e  della
          previdenza  sociale  e  durano  in  carica  tre  anni.   Le
          commissioni regionali per la mobilita' di cui  all'art.  22
          della   legge   12   agosto   1977,  n.  675,  assumono  la
          denominazione di commissioni regionali per l'impiego.  Tali
          commissioni,  oltre  ai  compiti  previsti  dalla  legge 12
          agosto  1977,  n.  675,  realizzano,  nel  proprio   ambito
          territoriale,   in   armonia   con   gli   indirizzi  della
          programmazione  regionale,  i  compiti  della   commissione
          centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma
          del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.
          Le  commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione
          alle previsioni della contrattazione collettiva in  materia
          occupazionale  ed  alla  situazione  locale del mercato del
          lavoro, assumono, altresi',  compiti  di  iniziativa  e  di
          coordinamento  al  fine  di  promuovere intese tra le parti
          sociali per favorire l'impiego  dei  giovani  in  attivita'
          formative  e  lavorative.   Le  commissioni  regionali  per
          l'impiego, attraverso i competenti ispettorati  provinciali
          del  lavoro, assicurano, con riferimento all'avviamento con
          richiesta  nominativa  l'osservanza,  dei  divieti  di  cui
          all'art.  1  della  legge  9  dicembre  1977,  n.  903.  Le
          commissioni regionali per l'impiego  si  riuniscono  almeno
          una  volta  all'anno  sotto  la presidenza del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, o di un  Sottosegretario
          di  Stato  da  questo delegato, di intesa con il presidente
          della  giunta  regionale  e  con  la  partecipazione  degli
          assessori  competenti  in  materia  di  politica attiva del
          lavoro, per la impostazione del programma di attivita' e di
          iniziative,  in  relazione  alle  esperienze compiute, alla
          situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella
          giovanile,   ed   ai   problemi  che  ne  derivano.  I  tre
          rappresentanti della regione, di cui all'art.  22,  secondo
          comma,  della  legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere
          membri del consiglio regionale.  Per la  realizzazione  dei
          loro  compiti,  la  commissione  centrale  e le commissioni
          regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie
          tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  presso  gli  uffici
          regionali  del lavoro.  Puo' essere chiamato a far parte di
          dette  segreterie,  in  posizione  di  comando,   personale
          fornito  di  particolare preparazione tecnica dipendente da
          amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da
          enti  pubblici.  Il  relativo  contigente  e'  fissato  dal
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con   il   Ministro  del  tesoro,  sentita  la  commissione
          centrale.  Per i compiti di studio e di  ricerca  necessari
          all'attuazione della presente legge, nonche' degli articoli
          22 e seguenti della legge 12  agosto  1977,  n.  675,  sono
          istituiti,  ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro  posti  di
          consigliere  ministeriale  nel  ruolo  dell'amministrazione
          centrale  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale".