Art. 2. Specificazioni 1. Le attribuzioni di cui alle lettere b) , c) e d) del comma 1 dell'art. 1, relative alle competenze, agli atti e alle attivita' degli organismi a composizione mista di cui all'art. 7, comprendono tra l'altro: a) le attribuzioni consultive di cui all'art. 1- bis, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 362, ai fini del parere di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), e comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sugli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio; b) le attribuzioni consultive in ordine agli aspetti regionali del coordinamento delle politiche comunitarie e, in particolare, i pareri sugli indirizzi generali e sui criteri di cui all'art. 10, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86; c) le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese la ripartizione del fondo e la politica del personale; d) le attribuzioni consultive in materia di edilizia residenziale spettanti alla Conferenza ai sensi dell'art. 3, nonche' il parere sui piani di edilizia residenziale rimessi al CIPE, il parere sugli atti del Comitato per l'edilizia residenziale in ordine alla ripartizione dei fondi alle regioni e sui criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori destinatari dei contributi per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457; e) le attribuzioni gia' spettanti alla commissione di settore per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752; f) le attribuzioni consultive e di iniziativa in ordine alla politica generale dei trasporti, nonche' il parere sullo schema di piano generale e sugli aggiornamenti periodici di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245, e il parere sui criteri generali attinenti la gestione, la ristrutturazione e il finanziamento dei servizi pubblici di trasporto locale; a tal fine, nel secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245, le parole "sentite le regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Conferenza Stato-regioni, nonche' le regioni interessate"; g) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dello spettacolo in ordine agli aspetti regionali delle politiche di incentivazione delle attivita' culturali e dei programmi di sostegno e incentivazione finanziaria per le attivita' dello spettacolo di cui alla legge 3 aprile 1985, n. 163; h) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dell'artigianato in ordine alla competenze regionali e con riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunita' economica europea e all'esportazione, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; i) le attribuzioni consultive e di iniziativa del Consiglio nazionale per l'ambiente, di cui all'art. 12 della legge 9 luglio 1986, n. 349, in ordine al coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti locali e alle competenze delle regioni; l) le attribuzioni consultive in ordine alle funzioni ed attivita' del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sui programmi nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, quando essi riguardino attivita' o beni anche di competenza regionale; m) il parere sui criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego e sugli indirizzi di politica della occupazione e sostegno del reddito dei lavoratori di cui all'art. 3- bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1- bis, comma 2, della legge n. 468/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilita' dello Stato), aggiunto dalla legge n. 362/1988, e' il seguente: "2. La Commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 31 maggio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 settembre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento". - Per il testo del comma 7 dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 1. Il comma 5, lettera a), del medesimo articolo e' cosi' formulato: "5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo". - Il testo dell'art. 10, comma 2, della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e' il seguente: "2. La Conferenza, in particolare, esprime parere: a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; b) sui criteri e le modalita' per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1. 3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183". - La legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del servizio sanitario nazionale". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente: "Art. 3 (Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale). Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.: a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni; b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni; c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento; d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalita' di erogazione dei flussi finanziari; e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti; f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo; g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica; h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato; i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici; l) determina le modalita' per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente art. 2, lettera f); m) determina le modalita' per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualita' e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi; n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi; o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 e del secondo comma dell'art. 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonche' la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'art. 16; p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento; q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita'; r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell'art. 2 (2/b). Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalita' di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente art. 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del presente articolo. Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente. - Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge n. 752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) e' il seguente: "4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita una commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La commissione e' convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro due dalle regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente comma cessera' di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - La legge n. 245/1984 reca: "Elaborazione del piano generale dei trasporti". Il testo dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge e' il seguente: "Il CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate, provvede, con cadenza almeno triennale, ad aggiornare il piano. Gli aggiornamenti del piano, trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, le quali si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari, sono successivamente approvati dal Consiglio dei Ministri e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". - La legge n. 163/1985 reca: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo". - La legge n. 443/1985 reca: "Legge quadro per l'artigianato". - Il testo dell'art. 12 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: "Art. 12. - 1. E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione: a) un rappresentante designato da ogni regione: per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano; b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia; c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo art. 13; d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL. 2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunita' in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, puo' invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali. 3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' presieduto dal Ministro dell'ambiente ed e' rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro dell'ambiente. 4. Il Consiglio da' pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalita' stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale. 5. Il Consiglio puo' proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalita' indicate nell'art. 1, comma 3. 6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'art. 1, comma 6, che e' allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento. 7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge". - Il D.P.R. n. 805/1975 reca: "Organizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali". - Il testo dell'art. 3- bis della legge n. 285/1977 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile) e' il seguente: "Art. 3- bis. - La commissione centrale di cui all'art. 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunita' economica europea. La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attivita' regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonche' alla conseguente dinamica della professionalita' e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure dell'attivita' svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici. La commissione svolge, altresi', i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. La commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) e' composta: a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative; b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale; c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facolta' di designare un nominativo. In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo e' designato e nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni. Le commissioni regionali per la mobilita' di cui all'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego. Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate. Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi', compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attivita' formative e lavorative. Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso i competenti ispettorati provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa l'osservanza, dei divieti di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta all'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attivita' e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui all'art. 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del consiglio regionale. Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro. Puo' essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contigente e' fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale. Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonche' degli articoli 22 e seguenti della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".