Art. 3.
           Soppressione di organismi a partecipazione mista
           Stato-regioni e relativo riordino delle funzioni
  1. La Commissione interregionale per la programmazione economica di
cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n.  48,  la  Commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
il Comitato per la programmazione turistica di cui all'art.  2  della
legge  17  maggio 1983, n. 217, e il Comitato di coordinamento per la
programmazione dell'impiantistica  sportiva,  di  cui  alla  legge  2
febbraio 1988, n. 2, sono soppressi.
  2. Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 dalla
legge, dal regolamento o  da  atto  amministrativo  e  relative  alle
funzioni  indicate  dal  comma  1  dell'art.  1  sono trasferite alla
Conferenza. Le intese previste  nelle  attribuzioni  trasferite  sono
sostituite  dal  parere  della  Conferenza. Il Ministro del turismo e
dello  spettacolo,  sentita  la  Conferenza,  convoca  la  Conferenza
nazionale del turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.
  3.  Le  attribuzioni  non  trasferite  o altrimenti disciplinate ai
sensi del comma 2 e dell'art. 4 sono soppresse.
  4.  Ferme  restando  le  competenze del comitato dei rappresentanti
delle regioni meridionali, la Conferenza,  nell'esercizio  delle  sue
attribuzioni,  formula  indicazioni  sugli  interventi  di  carattere
economico  e  sociale  riguardanti  l'intero   territorio   nazionale
sottoposti  al suo esame, ai fini della loro coerenza con l'obiettivo
dello sviluppo del Mezzogiorno.
 
          Note all'art. 3:
             -   Il   testo   dell'art.  9  della  legge  n.  48/1967
          (Attribuzioni e ordinamento del Ministero  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica e istituzione del Comitato
          dei  Ministri  per  la  programmazione  economica)  e'   il
          seguente:
             "Art.  9  (Commissione  consultiva interregionale). - E'
          costituita  presso  il  Ministero  del  bilancio  e   della
          programmazione   economica   una   Commissione   consultiva
          interregionale per  l'esame  dei  problemi  riguardanti  le
          regioni in materia di programmazione.
             Detta Commissione e' presieduta dal Ministro o da un suo
          delegato  e  ne  fanno   parte   i   rappresentanti   delle
          amministrazioni  regionali, i rappresentanti delle province
          di Trento  e  Bolzano  e,  fino  alla  prima  elezione  dei
          Consigli regionali, i presidenti dei Comitati regionali per
          la programmazione.
             Alla  segreteria della Commissione provvede la Direzione
          generale per l'attuazione della programmazione  economica".
             -   Il  testo  dell'art.  13  della  legge  n.  281/1970
          (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni  a
          statuto ordinario) e' il seguente.
             "Art.  13  (Commissione  interregionale). - I criteri di
          ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art.  9  e
          dei  contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita
          una  commissione  interregionale  composta  dai  presidenti
          delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale".
             -  Il  testo  dell'art. 2 della legge n. 217/1983 (Legge
          quadro per il turismo e interventi per il  potenziamento  e
          la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente:
             "Art. 2 (Comitato di coordinamento per la programmazione
          turistica).  -  Il  Comitato  di   coordinamento   per   la
          programmazione   turistica,   nominato   con   decreto  del
          Presidente della Repubblica su proposta del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  e'  composto  dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri o dal  Ministro  competente  da  lui
          delegato  che  lo  presiede,  dai  presidenti  delle giunte
          regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano  o
          dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
             Possono  essere invitati a partecipare alle riunioni del
          Comitato  di  coordinamento  i  Ministri  interessati  alla
          trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
             Il  Comitato  di  coordinamento  per  la  programmazione
          turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle
          quali  le  regioni  stabiliscono  criteri  e  modalita'  di
          utilizzo  dei  finanziamenti  di  cui  all'art.  13   della
          presente legge.
             Il  medesimo  organismo  decide  la  convocazione  della
          Conferenza nazionale  del  turismo,  di  norma  a  scadenza
          triennale,  per  compiere  verifiche della situazione e dei
          problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi".
             -  La  legge n. 22/1988 reca: "Modifiche ed integrazioni
          al  D.L.   3  gennaio   1987,   n.   2,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente
          misure urgenti per la  costruzione  o  l'ammodernamento  di
          impianti  sportivi, per la realizzazione e completamento di
          strutture  sportive  di  base  e  per  l'utilizzazione  dei
          finanziamenti   aggiuntivi  a  favore  delle  attivita'  di
          interesse turistico".