Art. 3. Soppressione di organismi a partecipazione mista Stato-regioni e relativo riordino delle funzioni 1. La Commissione interregionale per la programmazione economica di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il Comitato per la programmazione turistica di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di cui alla legge 2 febbraio 1988, n. 2, sono soppressi. 2. Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 dalla legge, dal regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal comma 1 dell'art. 1 sono trasferite alla Conferenza. Le intese previste nelle attribuzioni trasferite sono sostituite dal parere della Conferenza. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza, convoca la Conferenza nazionale del turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217. 3. Le attribuzioni non trasferite o altrimenti disciplinate ai sensi del comma 2 e dell'art. 4 sono soppresse. 4. Ferme restando le competenze del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, la Conferenza, nell'esercizio delle sue attribuzioni, formula indicazioni sugli interventi di carattere economico e sociale riguardanti l'intero territorio nazionale sottoposti al suo esame, ai fini della loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo del Mezzogiorno.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) e' il seguente: "Art. 9 (Commissione consultiva interregionale). - E' costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione. Detta Commissione e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato e ne fanno parte i rappresentanti delle amministrazioni regionali, i rappresentanti delle province di Trento e Bolzano e, fino alla prima elezione dei Consigli regionali, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione. Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica". - Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente. "Art. 13 (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente: "Art. 2 (Comitato di coordinamento per la programmazione turistica). - Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 13 della presente legge. Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi". - La legge n. 22/1988 reca: "Modifiche ed integrazioni al D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione e completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico".