Art. 4. Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza e' esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale e' connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui e' richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione e' rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente.