Art. 4.
              Designazione dei rappresentanti regionali
          negli organismi a composizione mista Stato-regioni
  1.  Le  designazioni  di  componenti  o rappresentanti regionali in
organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza
dei  presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese
quelle  finora  attribuite  alla   Conferenza   Stato-regioni.   Tale
competenza   e'   esclusa  quando  le  designazioni  sono  attribuite
direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure  quando
la  partecipazione  regionale  e' connessa, dalle disposizioni che la
prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui e' richiesta, o ad
un  interesse  territorialmente  localizzato  delle singole regioni o
province  autonome,  o  quando  la  partecipazione  e'  rimessa  alla
convocazione  della  regione  da  parte dell'organismo a composizione
mista o del suo presidente.