Art. 5. Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza. 1. In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o di altri componenti della giunta, in organismi a composizione mista Stato-regioni e' sostituita da un pari numero di esperti scelti, di norma, tra funzionari delle regioni e delle province autonome. Tale disposizione si applica altresi' nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, primo periodo.