Art. 5.
Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in
   organismi  misti  le  cui  attribuzioni sono in parte sostituite o
   integrate da quelle della Conferenza.
  1. In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui
agli  articoli  1,  2,  3  e  7,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo  4,  la  partecipazione  dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, o  di  altri  componenti  della  giunta,  in
organismi a composizione mista Stato-regioni e' sostituita da un pari
numero di esperti scelti, di norma, tra funzionari  delle  regioni  e
delle  province  autonome.  Tale  disposizione  si  applica  altresi'
nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, primo periodo.