Art. 6. Funzionamento della Conferenza 1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e specificamente per quelle attribuite dall'art. 1, la Conferenza puo' riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attivita' produttive. 3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in comitato generale, si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato-regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati speciali. 4. La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno dagli organismi a composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonche' una relazione annuale sull'attivita' da loro svolta; analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione mista a carattere regionale. 5. La documentazione di cui al comma 4 e' ordinata, a cura della segreteria della Conferenza, in apposito archivio, a disposizione della amministrazioni statali e regionali interessate, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La conferenza definisce i criteri e le modalita' per l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 3, comma 2. 6. Nei casi in cui piu' regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro competenze, il presidente puo' convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d). Tali pareri sono resi dai presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e' il seguente: "Art. 10. (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni). 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale. 2. La Conferenza, in particolare, esprime parere: a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; b) sui criteri e le modalita' per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1. 3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183". - Il testo dell'art. 12, comma 6, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza".