Art. 6.
                    Funzionamento della Conferenza
  1.  Per  l'esercizio  delle  sue  attribuzioni,  anche  per  quanto
concerne la sessione comunitaria di cui all'articolo 10 della legge 9
marzo  1989,  n. 86, e specificamente per quelle attribuite dall'art.
1, la Conferenza puo' riunirsi in comitati generali con  l'intervento
dei Ministri di settore.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali,  sentita  la
Conferenza,   sono  individuati  i  comitati  generali  a  competenza
integrata funzionale e  la  loro  composizione,  con  riferimento  ai
settori   degli   affari   istituzionali  e  generali,  degli  affari
finanziari, del governo del territorio e della tutela  dell'ambiente,
dei servizi sanitari e sociali e delle attivita' produttive.
  3.  Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche
quando si riunisce in comitato generale, si avvale ai fini istruttori
degli   esistenti   organismi  a  composizione  mista  Stato-regioni,
comunque  denominati,  operanti  a  tale  scopo  come  suoi  comitati
speciali.
  4.  La  Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno dagli
organismi  a  composizione  mista,  il  verbale  delle  deliberazioni
assunte, nonche' una relazione annuale sull'attivita' da loro svolta;
analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione  mista
a carattere regionale.
  5.  La  documentazione  di cui al comma 4 e' ordinata, a cura della
segreteria della Conferenza, in  apposito  archivio,  a  disposizione
della  amministrazioni statali e regionali interessate, e costituisce
parte integrante della relazione  che  il  Ministro  per  gli  affari
regionali  presenta  alla  commissione  parlamentare per le questioni
regionali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988,
n.  400.  La  conferenza  definisce  i  criteri  e  le  modalita' per
l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali,  anche  ai
fini  dell'esercizio  delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera c), e 3, comma 2.
 6.  Nei  casi in cui piu' regioni siano chiamate ad esprimere pareri
su questioni di carattere generale  nell'ambito  di  un  procedimento
statale   che  interessi  le  loro  competenze,  il  presidente  puo'
convocare  la  Conferenza  per  l'esercizio   dei   poteri   di   cui
all'articolo  1,  comma 1, lettere b) e d). Tali pareri sono resi dai
presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche
in sede di comitato generale.
 
          Note all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art. 10 della legge n. 86/1989 (Norme
          generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari) e' il seguente:
             "Art.   10.   (Sessione   comunitaria  della  Conferenza
          Stato-regioni).  1.  Il  Presidente   del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro per il coordinamento
          delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni  sei  mesi
          una  sessione  speciale  della  Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,
          dedicata  alla  trattazione  degli  aspetti delle politiche
          comunitarie di interesse regionale o provinciale.
             2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
               a)  sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione
          ed attuazione  degli  atti  comunitari  che  riguardano  le
          competenze regionali;
               b)   sui   criteri   e  le  modalita'  per  conformare
          l'esercizio  delle  funzioni  regionali  all'osservanza   e
          all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma
          1.
             3.  Il  Ministro  per  il  coordinamento delle politiche
          comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per  la
          programmazione   economica   (CIPE)   per  gli  aspetti  di
          competenza di cui all'articolo  2  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183".
             -  Il  testo  dell'art.  12,  comma  6,  della  legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: "6. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          o    il    Ministro   appositamente   delegato,   riferisce
          periodicamente  alla  Commissione   parlamentare   per   le
          questioni regionali sulle attivita' della Conferenza".