Art. 7. Organismi a composizione mista Stato-regioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono organismi a composizione mista Stato-regioni i collegi amministrativi, previsti da legge o da regolamento o comunque istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto ministeriale o con altro atto amministrativo, operanti presso l'amministrazione centrale dello Stato, dei quali facciano parte rappresentanti dello Stato e delle regioni, ancorche' in proporzione diversa tra loro e pur se sia prevista la partecipazione anche di estranei alla pubblicare amministrazione. 2. Non sono compresi tra gli organismi di cui al comma 1 quelli, variamente composti, nei quali la partecipazione delle regioni non assuma carattere fondamentale in relazione alle funzioni del collegio. Sono altresi' esclusi i collegi misti Stato-regioni la cui attivita' si riferisca ad ambiti territoriali specifici e collegati a programmi territorialmente definiti. 3. Le presenti disposizioni non si applicano inoltre alle ipotesi in cui le amministrazioni dello Stato si avvalgano dell'apporto, reso anche in forma congiunta, di rappresentanti delle regioni. 4. Agli organismi a composizione mista Stato-regioni, di cui al comma 1, restano le competenze relative alle determinazioni da assumere per specifiche questioni in attuazione di piani e programmi di settore e le designazioni di componenti di altri organismi che investano interessi statali e regionali, che non rientrino in quanto previsto dall'art. 4.