Art. 7.
             Organismi a composizione mista Stato-regioni
  1.   Ai   fini  del  presente  decreto  si  intendono  organismi  a
composizione mista Stato-regioni i collegi  amministrativi,  previsti
da  legge  o  da  regolamento  o  comunque  istituiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto ministeriale o con
altro atto amministrativo, operanti presso l'amministrazione centrale
dello Stato, dei quali facciano parte rappresentanti  dello  Stato  e
delle regioni, ancorche' in proporzione diversa tra loro e pur se sia
prevista  la  partecipazione  anche  di  estranei   alla   pubblicare
amministrazione.
  2.  Non  sono  compresi tra gli organismi di cui al comma 1 quelli,
variamente composti, nei quali la partecipazione  delle  regioni  non
assuma   carattere   fondamentale  in  relazione  alle  funzioni  del
collegio. Sono altresi' esclusi i collegi misti Stato-regioni la  cui
attivita' si riferisca ad ambiti territoriali specifici e collegati a
programmi territorialmente definiti.
  3.  Le  presenti disposizioni non si applicano inoltre alle ipotesi
in cui le amministrazioni dello Stato si avvalgano dell'apporto, reso
anche in forma congiunta, di rappresentanti delle regioni.
  4.  Agli  organismi  a  composizione mista Stato-regioni, di cui al
comma 1,  restano  le  competenze  relative  alle  determinazioni  da
assumere  per specifiche questioni in attuazione di piani e programmi
di settore e le designazioni di componenti  di  altri  organismi  che
investano  interessi statali e regionali, che non rientrino in quanto
previsto dall'art. 4.