Art. 8.
            Organismi con competenze tecnico-scientifiche
  1.  Sono  esclusi  dal riordinamento di cui al presente decreto gli
organismi a composizione mista  operanti  sulla  base  di  competenze
tecnico-scientifiche di seguito elencati:
    a)  Commissione consultiva unica del farmaco di cui alla legge 29
dicembre 1987, n. 581;
    b)  Comitato per l'informazione scientifica sui farmaci di cui al
decreto del Ministro della sanita' 23 novembre 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982;
    c)  Commissione  permanente  per  la  determinazione  dei  metodi
ufficiali di analisi delle sostanze alimentari  di  cui  all'art.  21
della legge 30 aprile 1962, n. 283;
    d) Comitato per il prontuario terapeutico di cui all'art. 1 della
legge 5 agosto 1978, n. 484, e all'art. 30 della  legge  23  dicembre
1978, n. 833;
    e)  Commissione  di  cui  all'art.  15 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
    f)  Commissione  per  la  ricerca  scientifica  biomedica  di cui
all'art. 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  luglio
1980, n. 617;
    g)  Commissione  nazionale tecnico-consultiva per la produzione e
il commercio di sementi di rimboschimento di cui all'art.  162  della
legge 23 maggio 1973, n. 269;
    h)  Commissione sulla disciplina dell'attivita' sementiera di cui
alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, come  modificata  dall'art.  28
della legge 20 aprile 1976, n. 195;
    i)  Comitato  per  il  coordinamento  della ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima di cui  all'art.  6  della
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
    l)  Comitato  nazionale  per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio
1982, n. 41;
    m) Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche
di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle  iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica 12 dicembre 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985;
    n) Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti di cui al decreto
del Ministro per il coordinamento delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica  e tecnologica 26 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 319 del 20 novembre 1984;
    o)  Comitato tecnico-scientifico del servizio pedagogico italiano
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
ottobre 1988;
    p)  Commissione  nazionale  per  la  protezione  degli animali da
allevamento e da macello di cui alla legge 14 ottobre 1985, n. 623;
    q) Commissione tecnica per il sistema informativo sul mercato del
lavoro di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56.
 
          Note all'art. 8:
             -  Il  testo  dell'art.  1 legge n. 484/1978 (Disciplina
          dell'informazione  scientifica  e  della  pubblicita'   dei
          farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti
          alla spesa per l'assistenza farmaceutica) e'  il  seguente:
          "Art.  1. - Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
          superiore di sanita' e, a partire dalla  sua  costituzione,
          il  Consiglio  sanitario  nazionale,  approva  con  proprio
          decreto il prontuario terapeutico di cui all'articolo 9 del
          decreto-legge  8  luglio  1974,  n.  264,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.  386,  valido
          anche     per     l'assistenza     erogata    dagli    enti
          mutuo-previdenziali fino all'entrata in vigore della  legge
          istitutiva   del   Servizio   sanitario  nazionale,  previa
          proposta di  un  comitato  composto:   dal  Ministro  della
          sanita'   che  lo  presiede;  dal  direttore  generale  del
          servizio farmaceutico  del  Ministero  della  sanita';  dal
          direttore dell'Istituto superiore di sanita'; dai direttori
          dei laboratori di farmacologia e  di  chimica  del  farmaco
          dell'Istituto   superiore  di  sanita';  da  sette  esperti
          designati dal Ministro della sanita',  scelti  fra  docenti
          universitari  di  farmacologia  e di medicina clinica e fra
          medici e  farmacisti  dipendenti  o  convenzionati  con  le
          strutture   del   Servizio   sanitario  nazionale  e,  fino
          all'entrata in vigore della legge istitutiva  del  predetto
          Servizio,  fra  medici e farmacisti dipendenti da strutture
          pubbliche di diagnosi  e  cura  o  convenzionati  con  enti
          erogatori    di    assistenza    farmaceutica   in   regime
          mutuo-previdenziale; da  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'Industria,  del  commercio  e dell'artigianato; da due
          esperti di economia sanitaria designati dal Ministro  della
          sanita' su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;
          da tre esperti designati dalle regioni. Essi vengono scelti
          dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri tra gli esperti
          designati uno ciascuno dalle regioni e, per quanto concerne
          la  regione  Trentino-Alto  Adige,  uno  dalla provincia di
          Trento e uno dalla provincia di Bolzano.   Le  funzioni  di
          segretario  del  comitato sono esercitate da un funzionario
          dei  ruoli  direttivi  del  Ministero  della  sanita'.   Il
          comitato  di  cui  al  primo comma e' nominato, entro il 30
          novembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro della sanita', ed e'
          rinnovato ogni tre anni.  Il  prontuario  terapeutico  deve
          uniformarsi  ai  principi dell'efficacia terapeutica, della
          economicita' del prodotto, della  semplicita'  e  chiarezza
          nella  classificazione  e  dell'esecuzione  dei prodotti da
          banco.   Detto  prontuario  deve  prevedere  un  elenco  di
          medicinali  esenti dalla partecipazione alla spesa da parte
          degli utenti, individuati in base ai seguenti criteri:   1)
          efficacia  terapeutica  riconosciuta  sulla  base  di  dati
          scientifici controllati; 2) presenza di una sola  sostanza,
          salvo  eccezioni  in  cui  siano  realizzate proprieta' non
          attribuibili  ai  singoli  componenti   separatamente;   3)
          necessita'  per  il  trattamento di affezioni rilevanti sul
          piano sociale che esigono terapie di lunga durata o per  il
          trattamento   di   situazioni  di  emergenza  clinica.   Il
          Ministro della sanita' provvede entro  il  31  dicembre  di
          ogni  anno  ad  aggiornare il prontuario terapeutico con la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo".   -  Il  testo
          dell'art.  30  della  legge  n.  833/1978  (Istituzione del
          Servizio sanitario nazionale) e'  il  seguente:   "Art.  30
          (Prontuario  farmaceutico).  -  Il  Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,  approva  con
          proprio  decreto  il  prontuario  terapeutico  del servizio
          sanitario  nazionale,  previa  proposta  di   un   comitato
          composto:  dal Ministro della sanita', che lo presiede; dal
          direttore generale del servizio farmaceutico del  Ministero
          della  sanita';  dal  direttore  dell'Istituto superiore di
          sanita'; dai direttori dei laboratori di farmacologia e  di
          chimica  del farmaco dell'Istituto superiore di sanita'; da
          sette esperti designati dal Ministro della sanita',  scelti
          fra   docenti  universitari  di  farmacologia,  di  chimica
          farmaceutica o  materie  affini,  di  patologia  o  clinica
          medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati
          con le strutture del servizio sanitario  nazionale;  da  un
          rappresentante  del Ministero dell'Industria, del commercio
          e dell'artigianato; da due esperti  di  economia  sanitaria
          designati  dal  Ministro  della  sanita'  su  proposta  del
          Consiglio nazionale delle ricerche; da cinque esperti della
          materia  designati  dalle  regioni. Essi vengono scelti dal
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  tra  gli  esperti
          designati uno ciascuno dalle regioni e, per quanto concerne
          la regione Trentino-Alto  Adige,  uno  dalla  provincia  di
          Trento  e  uno  dalla provincia di Bolzano.  Il comitato di
          cui al  precedente  comma  e'  nominato,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro della sanita', ed e' rinnovato ogni tre anni.   Il
          prontuario  terapeutico  del  servizio  sanitario nazionale
          deve uniformarsi ai  principi  dell'efficacia  terapeutica,
          dell'economicita'   del   prodotto,   della  semplicita'  e
          chiarezza   nella   classificazione   dell'esecuzione   dei
          prodotti  da  banco.   Il  Ministro  della sanita' provvede
          entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  ad  aggiornare  il
          prontuario  terapeutico  con  la  procedura di cui al primo
          comma.  Fino all'approvazione  del  prontuario  terapeutico
          del   servizio  sanitario  nazionale  di  cui  al  presente
          articolo, resta in vigore il prontuario di cui  all'art.  9
          del  decreto-legge  8  luglio 1974, n. 264, convertito, con
          modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386".   -  Il
          testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 175/1988 (Attuazione della
          direttiva CEE n. 82/501 relativa  ai  rischi  di  incidenti
          rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ai
          sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183) e'  il  seguente:
          "Art.    15    (Organi    consultivi).   -   1.   Ai   fini
          dell'espletamento   dei   compiti    e    delle    funzioni
          istituzionali  previsti  dal  presente  decreto sono organi
          consuntivi e propositivi:  a) la commissione istituita  dal
          Ministro  della  sanita'  con  decreto  in data 23 dicembre
          1985, integrata di volta in  volta  con  un  rappresentante
          designato dalla regione, dal comune o dall'unita' sanitaria
          locale, nel cui ambito  territoriale  ha  sede  l'attivita'
          industriale  di cui all'articolo 4, nonche' con l'ispettore
          regionale o interregionale dei Vigili del fuoco  e  con  il
          comandante   provinciale   dei   medesimi,  competenti  per
          territorio; b) il comitato di coordinamento delle attivita'
          di  sicurezza in materia industriale, istituito con decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  18
          dicembre  1985".   -  Il  testo  dell'art. 23 del D.P.R. n.
          617/1980  (Ordinamento  controllo  e  finanziamento   degli
          istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico - art.
          42, settimo comma, della legge n.  833/1978 e' il seguente:
          "Art. 23. - Presso il Ministero della sanita' e' costituita
          la commissione per la ricerca scientifica biomedica che  si
          svolge  negli  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere
          scientifico e nelle strutture  specializzate  del  Servizio
          sanitario  nazionale.  La commissione svolge i suoi compiti
          in conformita' agli indirizzi espressi dal piano  sanitario
          nazionale e in collegamento con le commissioni e i comitati
          operanti nel medesimo settore presso il Comitato  nazionale
          delle ricerche, il Ministero della ricerca scientifica e il
          Ministero della pubblica  istruzione.   La  commissione  e'
          cosi'  composta:   1)  il  Ministro  della  sanita'  che la
          presiede, o, per sua delega, il  Sottosegretario  di  Stato
          per  la sanita'; 2) il direttore dell'Istituto superiore di
          sanita'; 3) il direttore  dell'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro; 4) un dirigente
          generale del Ministero della sanita' e  uno  del  Ministero
          della   pubblica   istruzione;   5)  tre  membri  designati
          rispettivamente dai Ministri della sanita', della  pubblica
          istruzione   e   per   il   coordinamento   della   ricerca
          scientifica; 6) il presidente del comitato  di  biologia  e
          medicina  del  Consiglio  nazionale  delle ricerche; 7) due
          membri designati dal  Consiglio  sanitario  nazionale.   Ai
          lavori della commissione partecipa, inoltre, con diritto di
          voto, con riferimento allo specifico argomento trattato, un
          rappresentante  della regione nel cui territorio hanno sede
          i presidi ospedalieri di ricerca degli istituti a carattere
          scientifico.   La  commissione  invita  ai  propri lavori i
          direttori  scientifici  degli  istituti  in  relazione   ai
          programmi di ricerca di competenza dei rispettivi istituti.
          Essi non hanno diritto al voto.  I direttori  costituiscono
          comitati   di  coordinamento  per  specifici  settori,  che
          dovranno essere  periodicamente  riuniti  ai  fini  di  una
          programmazione   coerente  delle  ricerche".   -  Il  testo
          all'art. 16  della  legge  n.  269/1973  (Disciplina  della
          produzione   e   del  commercio  di  sementi  e  piante  da
          rimboschimento) e' il seguente:  "Art. 16. - Entro tre mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del
          Ministro per l'agricoltura e le foreste, e' costituita  una
          commissione   nazionale  tecnico-consultiva,  che  esercita
          funzioni di consulenza per l'attivita' forestale e coordina
          gli   studi  e  le  ricerche  volte  al  miglioramento  del
          materiale   forestale   di   propagazione   destinato    ai
          rimboschimenti.   Essa   e'  composta:   a)  dal  direttore
          generale per l'economia montana e per le  foreste,  che  la
          presiede;  b)  dal  direttore  dell'Azienda di Stato per le
          foreste   demaniali;   c)   dal   direttore   dell'Istituto
          sperimentale  per  la  selvicoltura  di  Arezzo  di  cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 23  novembre  1967,
          n.  1318;  d)  dal direttore dell'Istituto di selvilcoltura
          della facolta'  agraria  e  forestale  dell'Universita'  di
          Firenze;  e) e da un tecnico specializzato in pioppicoltura
          designato  dalla  commissione  nazionale  per  il   pioppo,
          istituita  con  decreto  del Presidente della Repubblica 1›
          agosto 1969; f) da tre esperti nominati  dal  Ministro  per
          l'agricoltura e le foreste su proposta delle Regioni; g) da
          due rappresentanti dei produttori dei  materiali  forestali
          di  propagazione,  scelti dal Ministero per l'agricoltura e
          le  foreste  fra  le  persone  designate  dall'Associazione
          nazionale  dei  produttori.   Per  ciascuno  dei componenti
          sara' nominato un supplente.   Le  funzioni  di  segretario
          della   commissione   sono   assunte  dal  dirigente  della
          divisione "semi e piantine" della  Direzione  generale  per
          l'economia  montana  e  per  le foreste.  La commissione ha
          sede in Roma presso la Direzione  generale  per  l'economia
          montana  e per le foreste. I componenti di cui alle lettere
          e), f) e g) del primo comma durano in carica cinque anni  e
          possono  essere confermati.  Ai componenti ed al segretario
          della commissione sara' corrisposto il gettone di  presenza
          nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed
          agli aventi diritto l'indennita' di missione ed il rimborso
          delle  spese  di  viaggio".   - La legge n. 1069/1971 reca:
          "Disciplina dell'attivita' sementiera". Il testo  dell'art.
          19 di detta legge, come modificato dall'art. 28 della legge
          n. 195/1976, e' il seguente:  Art. 19. -  Il  Ministro  per
          l'agricoltura  e  le  foreste  puo' istituire, per ciascuna
          specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo  di
          permettere   l'identificazione   delle   varieta'   stesse.
          L'iscrizione  al   registro   puo'   essere   chiesta   dal
          costitutore  della  varieta' o dai suoi aventi causa, ed in
          mancanza di essi da un istituto od ente od  altro  soggetto
          operante  in  campo  sementiero  che  offra  la  necessaria
          garanzia  del  mantenimento  in  purezza  della   varieta'.
          L'iscrizione  e'  disposta dal Ministro per l'agricoltura e
          le foreste,  sentito  il  parere  di  apposita  commissione
          nominata  dallo  stesso Ministro e costituita dal direttore
          dell'Istituto conservatore dei  registri  di  varieta'  dei
          prodotti  sementieri,  che  la  presiede,  da  tre  tecnici
          designati dalle regioni da  quattro  membri  scelti  fra  i
          direttori  di  istituti  di  ricerca  e  di sperimentazione
          agraria,  docenti  universitari  e  funzionari  del   ruolo
          tecnico  superiore  dell'agricoltura,  da un rappresentante
          dei costitutori di novita' vegetali, da  un  rappresentante
          dei  produttori  di  sementi,  da  due rappresentanti degli
          agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti,
          e  potra'  essere integrata da due specialisti della specie
          di coltura.  La commissione, ai fini dell'iscrizione,  deve
          accertare  che  ogni  varieta'  si distingua per uno o piu'
          caratteri importanti dalle altre varieta'  iscritte  e  che
          essa  sia  sufficientemente  omogenea  e  stabile  nei suoi
          caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e  di
          utilizzazione   soddisfacente.   Per   gli  adempimenti  da
          compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al
          successivo  art. 41.  Per la varieta' di cui non si conosca
          il costitutore o esso piu' non  esista,  l'iscrizione  puo'
          essere  fatta  d'ufficio.  In  tal  caso  il  Ministro  per
          l'agricoltura  e  le  foreste  affida  il   compito   della
          conservazione  in  purezza delle varieta' ad un istituto od
          ente od altro soggetto operante in  campo  sementiero,  che
          dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico
          ed organizzativo.   Analogamente  si  provvede  qualora  il
          costitutore,  l'avente  causa  dello stesso e l'istituto od
          ente od  altro  soggetto  che  hanno  chiesto  ed  ottenuto
          l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il
          mantenimento in purezza delle varieta' e la  produzione  di
          sementi  di  base.   L'istituto  od  ente od altro soggetto
          incaricato della conservazione in  purezza  della  varieta'
          assume,  ai  fini  della  presente legge, la facolta' e gli
          obblighi del costitutore.  Nei suoi confronti il  Ministero
          dell'agricoltura  e delle foreste puo' imporre prescrizioni
          per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.
          Le  varieta' di sementi gia' iscritte nei registri previsti
          dalla  legge  18  aprile  1938,  n.  546,  e  dal   decreto
          ministeriale  28  ottobre  1963,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del  16  novembre  1963,  n.  298,  e  successive
          modificazioni,   saranno   iscritte   di  ufficio  e  senza
          ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi  del
          presente articolo.  A richiesta del costitutore puo' essere
          fatto obbligo del segreto ai componenti la  commissione  di
          cui  al  terzo  comma  del presennte articolo ed a chiunque
          altro  prenda  visione  della  descrizione  dei  componenti
          genealogici   concernenti   gli   ibridi   e   le  varieta'
          sintetiche.  Per l'iscrizione delle varieta'  nei  registri
          di  cui  al  primo comma del presente articolo e' dovuta la
          tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000  da
          corrispondersi   entro  il  31  gennaio  dell'anno  cui  si
          riferisce. Per la  modifica  nei  predetti  registri  della
          descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta'
          e' dovuta la tassa di concessione governativa "una  tantum"
          di  lire  10.000.   Per  le  varieta' iscritte d'ufficio ai
          sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non
          sono  dovute".   -  Il  testo  dell'art.  6  della legge n.
          41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
          pesca  marittima)  e' il seguente:  Art. 6. - (Comitato per
          il coordinamento della ricerca  scientifica  e  tecnologica
          applicata  alla  pesca  marittima).  -  Presso il Ministero
          della marina mercantile e' istituito  il  Comitato  per  il
          coordinamento   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          applicata alla pesca marittima.  Su richiesta del  Ministro
          della  marina  mercantile,  il  Comitato esprime il proprio
          parare su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche
          ed   alle   indagini  che  abbiano  importanza  scintifica,
          tecnica, statistica ed economica per  la  pesca  marittima.
          Il  Comitato  e'  presieduto  dal  direttore generale della
          pesca marittima ed e' composto dai seguenti membri:  1)  il
          vice  direttore generale della pesca marittima che, in caso
          di assenza od impedimento del direttore generale, assume le
          funzioni  di  presidente;  2)  tre funzionari del Ministero
          della marina  mercantile  Direzione  generale  della  pesca
          marittima  -  con  qualifica  di  primo  dirigente;  3)  il
          direttore generale dei servizi veterinari ed  il  direttore
          generale  dell'igiene,  alimenti e nutrizione del Ministero
          della sanita'; 4) un esperto designato dal Ministro per  la
          ricerca scientifica; 5) il direttore dell'Istituto centrale
          per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate  alla
          pesca  marittima  di  cui  al  successivo articolo 8; 6) il
          direttore del  laboratorio  centrale  di  idrobiologia  del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 7) il direttore
          dell'istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR  di
          Ancona; 8) il direttore del laboratorio di tecnologia della
          pesca e del pescato del CNR di  Mazara  del  Vallo;  9)  il
          direttore  del laboratorio per lo studio dello sfruttamento
          biologico delle lagune del CNR di Lesina; 10) il  direttore
          del  consorzio  per  il  centro  universitario  di  studi e
          ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico; 11)
          il  direttore  del  laboratorio  di biologia marina e pesca
          dell'Universita' di Bologna  in  Fano;  12)  il  presidente
          dell'Istituto  della nutrizione; 13) un esperto in biologia
          e   tecnologia   applicata   alla   pesca   marittima    ed
          all'acquacoltura  designato  dal  Consiglio nazionale delle
          ricerche; 14) tre esperti in ricerche applicate alla  pesca
          scelti  dal  Ministro  della  marina  mercantile tra quelli
          designati  dai  presidenti  delle  regioni  marittime.   Le
          disignazioni   dei   membri  del  Comitato  debbono  essere
          effettuate entro trenta giorni  dalla  richiesta  formulata
          dal  Ministero  della  marina  mercantile.  Trascorso  tale
          termine si provvedera' alla nomina del Comitato  che  sara'
          successivamente  integrato  con  le  designazioni pervenute
          dopo il predetto  termine.   I  membri  del  Comitato  sono
          nominati  con decreto del Ministro della marina mercantile;
          restano  in  carica  per  tre   anni   e   possono   essere
          riconfermati.   Nell'ambito  del  Comitato  possono  essere
          costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici
          argomenti.  In particolare deve essere costituito il gruppo
          di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche  del
          mare,  ai  cui lavori possono essere invitati a partecipare
          anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri
          di  ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle
          risorse biologiche del mare,  nonche'  esperti  italiani  o
          stranieri.  Il  gruppo  di lavoro tecnico di gestione delle
          risorse biologiche del mare  ha  il  compito  di  accertare
          l'abbondanza  ed  il  grado di sfruttabilita' delle risorse
          biologiche dei mari italiani,  allo  scopo  di  fornire  al
          Comitato,  di  cui  all'articolo  3 della presente legge, i
          dati necessari per mantenere l'equilibrio piu'  conveniente
          tra   livello   di   sfruttamento   delle  risorse  e  loro
          disponibilita'. In particolare il gruppo di lavoro  tecnico
          formula  proposte  di  razionalizzazione  della  pesca,  di
          interventi attivi  di  ripopolamento  e  di  valorizzazione
          delle  risorse  poco  o  male  sfruttate.   Le  funzioni di
          segreteria  del  Comitato  o  dei  gruppi  di  lavoro  sono
          affidate  ad  un  funzionario  del  Ministero  della marina
          mercantile Direzione generale della pesca marittima - di un
          livello   non   inferiore  al  settimo  coadiuvato  da  due
          impiegati appartenenti ad un livello inferiore al  settimo.
          Il  presidente  puo'  invitare  alle  sedute  del  Comitato
          funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni
          o   persone   particolarmente  esperte  ed  interessate  ai
          problemi all'ordine del giorno senza diritto di  voto".   -
          Il  testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982 (per il titolo
          della legge si veda precedente nota allo  stesso  articolo)
          e'  il  seguente:   "Art.  3.  (Comitato  nazionale  per la
          conservazione e la gestione delle  risorse  biologiche  del
          mare).  - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di
          cui al precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale
          per  la  pesca  marittima,  istituita dalla legge 14 luglio
          1965, n. 963, si costituisce in "Comitato nazionale per  la
          conservazione  e  la  gestione delle risorse biologiche del
          mare": a tal fine la Commissione e' integrata  da:   a)  un
          rappresentante  del  Ministro  per la ricerca scientifica e
          tecnologica;  b)  un  rappresentante  per  ciascuna   delle
          regioni  Sicilia,  Sardegna,  e  Friuli-Venezia  Giulia; c)
          cinque rappresentanti delle altre regioni  designati  dalla
          Commissione  interregionale  di  cui  all'articolo 13 della
          legge 16 maggio 1970, n. 281; d)  un  rappresentante  delle
          industrie  conserviere;  e) un rappresentante designato dal
          Comitato per il coordinamento della ricerca  scientifica  e
          tecnologica  applicata  alla  pesca  marittima previsto dal
          successivo articolo 6.   Il  presidente  del  Comitato  puo
          invitare  alle riunioni rappresentanti di associazioni e di
          organizzazioni interessate alla materia.  Il  Comitato  puo
          operare   anche  per  gruppi  di  lavoro.  Le  funzioni  di
          segreteria del Comitato e dei  relativi  gruppi  di  lavoro
          sono  affidate  al  segretario della Commissione consultiva
          centrale  per  la  pesca  marittima,  coadiuvato   da   due
          impiegati  di  livello  inferiore  al  VII.  Il regolamento
          interno del  Comitato  e'  approvato  entro  3  mesi  dalla
          entrata  in  vigore  della  presente  legge con decreto del
          Ministro della marina mercantile, su proposta dello  stesso
          Comitato".   -  Il  D.P.C.M.  del  28  ottobre  1988  reca:
          "Istituzione del  Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle
          catastrofi  idrogeologiche".  - Il D.M. del 26 ottobre 1984
          reca: "Ricostituzione del gruppo nazionale  per  la  difesa
          dei  terremoti".  - La legge n. 623/1985 reca: "Ratifica ed
          esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali
          negli  allevamenti  e  sulla  protezione  degli  animali da
          macello adottate a Strasburgo rispettivamente il  10  marzo
          1976  e  il  10  maggio 1979".  - La legge n. 56/1987 reca:
          "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".