Art. 9.
                         Disposizioni finali
  1.  I  provvedimenti  amministrativi  che istituiscano nuovi organi
misti devono essere previamente comunicati alla Conferenza.
  2.  Le  disposizioni  incompatibili  con  quelle di cui al presente
decreto sono abrogate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MACCANICO,  Ministro per gli affari
                                  regionali     e     i      problemi
                                  istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI