ART. 11.
                 (Stato di previsione del Ministero
               dei trasporti e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dei trasporti, per l'anno finanziario 1990, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro dei trasporti, le variazioni di
competenza  e  di  cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in
quello  del  Ministero  dei  trasporti occorrenti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro dei trasporti, le variazioni di
competenza  e  di  cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in
quello  del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti di
cui  al  Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.