ART. 12.
(Stato   di   previsione   del   Ministero   delle   poste   e  delle
             telecomunicazioni e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni,  per  l'anno
finanziario  1990,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 11).
  2.  L'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e'
autorizzata  ad  accertare  e  riscuotere le entrate e ad impegnare e
pagare  le  spese  relative all'anno finanziario 1990, ai termini del
regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21
marzo  1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi
a   quello  del  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
(Appendice n. 1).
  3.  L'Azienda  di  Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad
accertare  e  riscuotere  le entrate e ad impegnare e pagare le spese
relative   all'anno   finanziario   1990,   ai   termini   del  regio
decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo
1926,  n.  562,  in  conformita'  degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice
n. 2).
  4.   I   capitoli   dello   stato   di   previstone   della   spesa
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno
finanziario 1990, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del
tesoro  di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del
disposto  dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco
n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
  5.   I   capitoli   dello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno
finanziario  1990,  per  i  quali  il  Ministro  delle  poste e delle
telecomunicazioni   puo'   autorizzare  le  direzioni  provinciali  a
utilizzare  fondi  della  cassa  taglia,  per  sopperire a temporanee
deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12
agosto  1974,  n.  370,  modificato  dall'articolo  8  della legge 22
dicembre  1984,  n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 108, n. 111 e n.
117.
  6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di
Stato  per  servizi telefonici, per l'anno finanziario 1990, a favore
dei  quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme
con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12,
secondo  comma  della  legge  5  agosto  1978.  n.  468, e successive
modificazioni,  sono  quelli  descritti  nell'elenco n. 1, annesso al
bilancio dell'Azienda medesima.
  7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di
Stato  per  i  servizi telefonici, per l'anno finanziario 1990, per i
quali   il  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  puo'
autorizzare  le  direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa
vaglia,  per  sopperire  a  temporanee  deficienze  di  bilancio,  in
attuazione  dell'articolo  15  della  legge  12  agosto 1974, n. 370,
modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono
i seguenti: n. 101, n. 103 e n. 171.