ART. 12. (Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1990, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1). 3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1990, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2). 4. I capitoli dello stato di previstone della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1990, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima. 5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1990, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa taglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 108, n. 111 e n. 117. 6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per servizi telefonici, per l'anno finanziario 1990, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma della legge 5 agosto 1978. n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima. 7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1990, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 103 e n. 171.