ART. 14.
                 (Stato di previsione del Ministero
                  dell'agricoltura e delle foreste
                      e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste, per l'anno finanziario
1990,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n.
13).
  2.  E  approvato,  in termini di competenza e di cassa, il bilancio
della  gestione.  dell'ex  Azienda di Stato per le foreste demaniali,
per  l'anno  finanziario  1990,  annesso allo stato di previsione del
Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo
10  della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della
gestione    predetta    restano    confermate    le    norme    dello
statuto-regolamento  approvato  con  regio decreto 5 ottobre 1933, n.
1577.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  nell'anno  finanziario  1990,  le  eventuali variazioni, in
termini  di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex
Azienda  di  Stato  per  le  foreste  demaniali comunque connesse con
l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio
1970,  n.  281,  nonche'  con l'attuazione del decreto del Presidente
della   Repubblica   24   luglio  1977,  n.  616,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.