ART. 15. (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo n. 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1990.