ART. 15.
                 (Stato di previsione del Ministero
                    dell'industria, del commercio
             e dell'artigianato e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  per
l'anno   finanziario  1990,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 14).
  2.  Gli  importi  dei  versamenti  effettuati  con  imputazione  al
capitolo   n.  4721  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  sono
correlativamente  iscritti  in  termini di competenza e di cassa, con
decreti  del  Ministro del tesoro, al capitolo n. 7551 dello stato di
previsione    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.
  3.   Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  1  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in
conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito
agevolato   al  settore  industriale,  delle  somme  disponibili  sul
capitolo   n.   7541   dello   stato   di  previsione  del  Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  per  l'anno
finanziario 1990.