ART. 18. (Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 7552 e 8564 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990.