ART. 18.
                 (Stato di previsione del Ministero
               della marina mercantile e disposizioni
                              relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  della  marina  mercantile, per l'anno finanziario 1990, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
  2.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti,  tra  i  capitoli  interessati,  anche di nuova istituzione,
dello  stato di previsione del Ministero della marina mercantile, gli
stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 7552 e
8564 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990.