ART. 20.
          (Stato di previsione del Ministero della sanita'
                      e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  della sanita', per l'anno finanziario 1990, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
  2.  Alle spese di cui al capitolo n. 2547 dello stato di previsione
del  Ministero  della  sanita',  si applicano, per l'anno finanziario
1990,  le  disposizioni  contenute nel secondo comma dell'articolo 36
del   regio   decreto   18  novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sulla  contabilita'  generale dello
Stato.