ART. 20. (Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19). 2. Alle spese di cui al capitolo n. 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanita', si applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.