ART. 21.
                 (Stato di previsione del Ministero
                   del turismo e dello spettacolo
                      e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo, per l'anno finanziario
1990,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n.
20).
  2.  Ai  fini  della  ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
nonche'  della  residua quota di cui al secondo comma dell'articolo 2
della  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  il  Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'ultima comma dell'articolo 13
della  legge  30  aprile  1985,  n. 163, le somme stanziate a seguito
della  ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo e non impegnate
al  termine  dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per
essere  utilizzate  per  gli  interventi di pertinenza dell'esercizio
successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziate.