ART. 21. (Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20). 2. Ai fini della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo nonche' della residua quota di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi. 3. Ai fini dell'applicazione dell'ultima comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme stanziate a seguito della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo e non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziate.