ART. 23.
                 (Stato di previsione del Ministero
               dell'ambiente e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dell'ambiente, per l'anno finanziario 1990, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).
  2.  Per  l'attuazione  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, recante
istituzione  del  Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale,  il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  variazioni  compensative di bilancio, in termini di
competenza,   di   cassa   e   in  conto  residui,  connesse  con  il
trasferimento  di  funzioni previste dalla legge stessa dai Ministeri
interessati.