ART. 23. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22). 2. Per l'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, connesse con il trasferimento di funzioni previste dalla legge stessa dai Ministeri interessati.