ART. 24.
(Stato  di  previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
         scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per  l'anno  finanziario  1990,  in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 23).
  2. In attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le funzioni
attribuite o trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, su proposta dei Ministri competenti,
variazioni  compensative  di  bilancio  dai Ministeri interessati, in
termini di competenza, di cassa e in conto residui.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
regolamento  di organizzazione del Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 12, commi 4 e
5,  della  legge  9  maggio  1989, n. 168, nonche' quelle conseguenti
all'attuazione  dei  principi  di autonomia universitaria di cui alla
medesima legge n. 168.
  4.  Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a ripartire, con
propri  decreti,  tra  i  vari  capitoli, anche di nuova istituzione,
dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  lo  stanziamento  iscritto per
competenza  e  cassa  al  capitolo  n.  1371  del  medesimo  stato di
previsione per l'anno finanziario 1990.
  5.  L'assegnazione  autorizzata  a  favore  del Consiglio nazionale
delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario 1990, e' comprensiva della
somma  di  lire  180.000  milioni  da riferire al finanziamento degli
oneri  destinati  alla  realizzazione  dei  "programmi  finalizzati",
approvati   dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE),  nonche'  della  somma  di  lire 35.000 milioni da
riferire  alle  iniziative  di  ricerca scientifica nel settore della
luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE.
  6.  Il Ministro cura che la realizzazione dei programmi finalizzati
sia  conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il
31  agosto  di  ogni  anno  allo  stesso  Comitato  sullo  stato  dei
programmi.   Per  lo  svolgimento  di  tali  attribuzioni  si  avvale
dell'opera  di  apposita  Commissione  interministeriale i cui membri
sono  nominati  con  decreto del Ministro, sentite le amministrazioni
interessate alla realizzazione dei programmi.