ART. 24. (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 23). 2. In attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le funzioni attribuite o trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, variazioni compensative di bilancio dai Ministeri interessati, in termini di competenza, di cassa e in conto residui. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' quelle conseguenti all'attuazione dei principi di autonomia universitaria di cui alla medesima legge n. 168. 4. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo n. 1371 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990. 5. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1990, e' comprensiva della somma di lire 180.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 35.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE. 6. Il Ministro cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.