ART. 6.
                 (Stato di previsione del Ministero
           di grazia e giustizia e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  di  grazia  e  giustizia,  per l'anno finanziario 1990, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2.  Le  entrate  e  le  spese  degli  Archivi  notarili, per l'anno
finanziario  1990,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati di
previsione  annessi  a  quello  del  Ministero  di grazia e giustizia
(Appendice n. 1).
  3.  Per  provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio  e utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di
cui  all'articolo  171  dello  stato  di previsione della spesa degli
Archivi   notarili.   I  prelevamenti  dal  detto  fondo  nonche'  le
iscrizioni  ai  competenti  articoli  delle  somme  prelevate saranno
disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto con il Ministro del
tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al
conto consuntivo degli Archivi stessi.