ART. 7.
                 (Stato di previsione del Ministero
            degli affari esteri e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  1990, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2.  E'  approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario
1990,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
  3.  In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  per  contributi  versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva  comunitaria  n.  486  del  1977, il Ministro del tesoro e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero  degli affari esteri per l'anno finanziario 1990 per essere
utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
  4.  In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio
dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e
rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi
internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo,  il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  le  occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa
del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1990.
  5.   Il   Ministro   del   tesoro,   previo   parere  del  Comitato
interministeriale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo (CICS), puo'
autorizzare  l'impegno  a carico degli esercizi futuri a valere sulle
autorizzazioni  di  spesa  iscritte  nel capitolo 4620 dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri.
  6.  Il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  del  tesoro, operazioni in valuta
estera  non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti
correnti   valuta   Tesoro   costituiti   presso   le  Rappresentanze
diplomatiche  e  gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
legge  6  febbraio  1985,  n.  15, e che risultino intrasferibili per
effetto  di  norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in
lire  e'  acquisito  alle  entrate  del  bilancio  dello  Stato ed e'
contestualmente  iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero
degli  affari  esteri,  ai  capitoli n. 7501 e n. 8001 dello stato di
previsione  del  Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario
1990.