ART. 8.
              (Stato di previsione del Ministero della
            pubblica istruzione e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1990, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2.  Il  pagamento  delle spese relative alle supplenze brevi e alle
supplenze  annuali  nelle  scuole  materne, elementari, secondarie ed
artistiche,  nelle  istituzioni  educative,  negli  istituti e scuole
speciali   statali,   puo'   essere  autorizzato  esclusivamente  con
imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato
di  previsione  del  Ministero  della  pubblica istruzione per l'anno
finanziario 1990. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze
su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
  3.  Per l'anno finanziario 1990 le aperture di credito disposte sui
capitoli  nn.  1042,  e  2001 dello stato di previsione del Ministero
della  pubblica istruzione per l'anno finanziario 1990 possono essere
concesse  in  deroga  ai  limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2440, e successive modificazioni ed
integrazioni.