ART. 8. (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1990. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio. 3. Per l'anno finanziario 1990 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1042, e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1990 possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.