ART. 9.
                 (Stato di previsione del Ministero
                dell'interno e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 1990, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2.  Sono  autorizzati  l'accertamento  e la riscossione, secondo le
leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche'
l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
1990,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
  3.  I  capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti
dal  fondo  a  disposizione  di  cui  all'articolo  1  della legge 12
dicembre  1969,  n.  1001,  sono, per l'anno finanziario 1990, quelli
descritti  nell'elenco  n.  1,  annesso  allo stato di previsione del
Ministero dell'interno.
  4.  Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari
ed     economici     delle     attivita'     istituite    nell'ambito
dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza e del Corpo nazionale
dei   vigili   del  fuoco  e  sprovviste  di  personalita'  giuridica
relativamente  ai  circoli,  alle  sale  di  convegno, alle mense non
obbligatorie  di  servizio  nonche' agli stabilimenti balneari e agli
spacci,  alle  foresterie,  ai soggiorni marini e montani e alle sale
cinematografiche,  si applica la disciplina prevista dall'articolo 9,
secondo  e  quarto  comma,  della  legge  25  novembre 1971, n. 1041,
modificato  dall'articolo  33  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni,  ancorche'  le gestioni medesime risultino
alimentate, in tutto o in parte, con fondi non statali.
  5.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti,  tra  i  capitoli  interessati dello stato di previsione del
Ministero  dell'interno il fondo iscritto, per competenza e cassa, al
capitolo  n.  1600  del  medesimo  stato  di  previsione  per  l'anno
finanziario 1990.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa, al
capitolo n. 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 1990, delle somme versate dal CONI al capitolo
n. 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.   468,   e   successive   modificazioni,  sono  considerate  spese
obbligatorie  e  d'ordine  del  bilancio  del  Fondo edifici di culto
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
  8.  Il  Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno,
e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti
variazioni,  in  termini  di  competenza  e  di cassa, negli stati di
previsione  dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per
l'anno  finanziario  1990, conseguenti alle somme prelevate dal conto
corrente  infruttifero  di tesoreria intestato al predetto Fondo, per
far  fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55
e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.