ART. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1990, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1990, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno. 4. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' istituite nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste di personalita' giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio nonche' agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate, in tutto o in parte, con fondi non statali. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1990, delle somme versate dal CONI al capitolo n. 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo. 7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 8. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1990, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.