Art. 10. 
  1. Le modificazioni al  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, disposte con l'articolo 1 hanno effetto dal periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1989, tuttavia,  per  tale
periodo e per quello successivo, il limite di  cui  alla  lettera  c)
dell'articolo 10 del predetto testo unico e' elevato  rispettivamente
della meta' e di un  terzo  se  gli  oneri  indicati  nella  predetta
lettera c) dipendono da mutui agrari di  miglioramento  a  tasso  non
agevolato. Le disposizioni  dell'articolo  2,  commi  1  e  2,  hanno
effetto dal primo periodo  di  imposta  che  ha  inizio  dopo  il  31
dicembre 1989; quelle dell'articolo  3,  salvo  quanto  disposto  nel
comma 2 del presente articolo, e quelle dell'articolo 4, commi 5, 6 e
7, e degli articoli 5, commi 1 e 2, e 8 hanno effetto dal 1›  gennaio
1990. 
  2.  Le  modifiche  apportate  con  l'articolo  3  al  quarto  comma
dell'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 663, si applicano ai rimborsi dovuti a  partire  dal
1› gennaio 1989. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo  4,  commi  2,  3  e  4,  si
applicano anche alle controversie pendenti alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto ed i relativi giudizi si estinguono se il
pagamento e' eseguito entro sessanta giorni dalla predetta  data.  Le
disposizioni dell'articolo 4, comma 1, nella parte in cui  modificano
l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 636, si applicano relativamente  alle  udienze  che  vengono
fissate a partire dal 1› gennaio 1990; mentre,  nella  parte  in  cui
modificano l'articolo 22 del citato  decreto  n.  636  del  1972,  si
applicano alle decisioni che, alla  predetta  data,  non  sono  state
ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti. 
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   (1) Per gli oli da gas l'aliquota e' di lire 4.620 per ettolitro.