Art. 10. 1. Le modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disposte con l'articolo 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1989, tuttavia, per tale periodo e per quello successivo, il limite di cui alla lettera c) dell'articolo 10 del predetto testo unico e' elevato rispettivamente della meta' e di un terzo se gli oneri indicati nella predetta lettera c) dipendono da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato. Le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989; quelle dell'articolo 3, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo, e quelle dell'articolo 4, commi 5, 6 e 7, e degli articoli 5, commi 1 e 2, e 8 hanno effetto dal 1 gennaio 1990. 2. Le modifiche apportate con l'articolo 3 al quarto comma dell'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, si applicano ai rimborsi dovuti a partire dal 1 gennaio 1989. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i relativi giudizi si estinguono se il pagamento e' eseguito entro sessanta giorni dalla predetta data. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, nella parte in cui modificano l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze che vengono fissate a partire dal 1 gennaio 1990; mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti. ----------- (1) Per gli oli da gas l'aliquota e' di lire 4.620 per ettolitro.