Art. 5. 
  1.  Al  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nel comma  1  dell'articolo  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "in locali aperti al pubblico o in mercati."; 
    b) nel comma 9 dell'articolo 1 l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia  di
accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune  di
accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.". 
  2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la
denominazione del settore di attivita' II e'  cosi'  modificata:  "Di
produzione di servizi da parte  di  imprese  artigiane  iscritte  nel
relativo albo; di affittacamere". 
  3.   Per   l'anno   1990,   le   aliquote   dell'imposta   comunale
sull'incremento di valore degli immobili si  applicano,  in  tutti  i
comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella
misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 
  4.  Il  diritto  annuale  in  favore  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma
3, della legge 1› agosto 1988, n. 340, e' aumentato per  l'anno  1990
nella misura del 60 per cento. 
  5. Le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per  l'anno  1990  in
sostituzione dei tributi soppressi, sono ripartite, per la meta',  in
quote uguali per ciascuna camera di  commercio  e,  per  la  restante
meta', in proporzione alle entrate sostitutive spettanti  per  l'anno
1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. 
  6. Per l'anno 1990, in  deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  5
dell'articolo 61 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche  i  compensi  di
cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo,  nei  casi  in
cui non e' previsto il pagamento spontaneo  prima  dell'iscrizione  a
ruolo, dovuti dai comuni, dalle provincie e dai consorzi  obbligatori
per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico
al capitolo 6910  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
finanze. 
  7.  Il  termine  del  31  dicembre  1989,  previsto  dal  comma   6
dell'articolo  22  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,   n.   55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e'
differito al 31 dicembre 1990.