Art. 3.
  1.  L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle
finanze, deve essere stipulato entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  deve  contemplare  la
risoluzione del negozio, ipso iure, in caso di mancata  utilizzazione
per gli scopi di cui all'articolo 2.