Art. 4.
  1.   La  cessione  del  compendio  di  cui  all'articolo  1  verra'
concretata sulla base del valore che  sara'  attribuito  dall'ufficio
tecnico  erariale competente per territorio, tenuto conto delle spese
di ordinaria e straordinaria manutenzione sostenute dalla  fondazione
"Villaggio dei Ragazzi" per rendere agibile e funzionale il compendio
stesso, sino alla stipula del contratto di vendita.