Art. 9.
1.((  Per  la  realizzazione  di  opere  direttamente  finalizzate al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici
gia' esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per
l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi  contributi
a  fondo  perduto con le modalita' di cui al comma 2. Tali contributi
sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio,
al centro o istituto o al portatore di handicap. ))
2. Il contributo e' concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta per costi fino a lire  cinque  milioni;  e'  aumentato  del
venticinque  per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi
da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresi'  di  un
ulteriore  cinque  per  cento per costi da lire venticinque milioni a
lire cento milioni.
3.  Hanno  diritto  ai contributi, con le procedure determinate dagli
articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti,  ivi  compresa  la  cecita',  ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilita', coloro i quali  abbiano  a  carico  i
citati  soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a),  nonche'  i  condomini
ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4.  Nella  lettera  e)  del  comma 1 dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b),  le  parole
"mezzi  necessari  per  la  deambulazione  e  la  locomozione",  sono
sostituite dalle parole "mezzi necessari  per  la  deambulazione,  la
locomozione  e  il sollevamento". La presente disposizione ha effetto
dal 1  gennaio 1988.
 
          (a)   Il   testo   dell'art.  12  del  D.P.R.  n.  917/1987
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e'
          il  seguente:   "Art.  12  ((  Detrazioni  per  carichi  di
          famiglia )). - 1.  Dall'imposta  lorda  si  detraggono  per
          carichi  di  famiglia:  a) lire 360 mila per il coniuge non
          legalmente ed effettivamente separato;
          b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali
          riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o  affiliati,
          minori  di  eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per
          quelli d'eta' non superiore a  ventisei  anni  dediti  agli
          studi o a tirocinio gratuito:
             lire 48 mila per un figlio;
             lire 96 mila per due figli;
             lire 144 mila per tre figli;
             lire 192 mila per quattro figli;
             lire 240 mila per cinque figli;
             lire 288 mila per sei figli;
             lire 336 mila per sette figli;
             lire 384 mila per otto figli;
             lire 48 mila per ogni altro figlio;
          c)  lire  96  mila  per  ciascuna  delle  persone  indicate
          nell'art. 433 del codice  civile,  tranne  quelle  indicate
          alla   lettera  b),  che  conviva  con  il  contribuente  o
          percepisca   assegni   alimentari   non    risultanti    da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.  2. La detrazione
          per i figli prevista alla lettera b) del comma 1 spetta  in
          misura  doppia:   a)  se  il  contribuente e' coniugato con
          l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla
          lettera  a)  del comma 1; b) se l'altro genitore manca e il
          contribuente  e'  coniugato  e   non   e'   legalmente   ed
          effettivamente   separato;   c)   per   i   figli   rimasti
          esclusivamente  a  carico  del  contribuente  nei  casi  di
          annullamento,   scioglimento  o  cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione
          legale  ed effettiva da questi; d) per i figli naturali non
          riconosciuti dall'altro genitore; e) per i  figli  naturali
          riconosciuti  anche dall'altro genitore ma esclusivamente a
          carico del contribuente; f) per i figli adottivi e per  gli
          affidati o affiliati del solo contribuente.
          3.  Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
          naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente
          ed  effettivamente  separato,  come  pure  se vi sono figli
          adottivi, affidati o  affiliati  del  solo  contribuente  e
          questi  non  e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente
          separato, la detrazione prevista alla lettera a) del  comma
          primo  si applica per il primo figlio e la somma detraibile
          in relazione al numero dei figli, comprendendo  tra  questi
          anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di
          lire 96 mila.
          4.  Le  detrazioni  per  carichi  di  famiglia  spettano  a
          condizioni che le persone alle  quali  si  riferiscono  non
          abbiano   redditi  propri  per  ammontare  complessivamente
          superiore a  3  milioni  di  lire,  al  lordo  degli  oneri
          deducibili,  e lo attestino nella dichiarazione dei redditi
          o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli
          adottivi  e  gli  affidati o affiliati, l'attestazione deve
          essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi  di  cui  alle
          lettere  c)  ed  e)  del  comma 2 la detrazione per i figli
          spetta in misura doppia a condizione  che  il  contribuente
          attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.
          5.  Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a
          mese e competono dal mese  in  cui  si  sono  verificate  a
          quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
          6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene
          conto anche dei redditi esenti  dall'imposta  e  di  quelli
          soggetti  a  ritenuta  alla  fonte a titolo di imposta o ad
          imposta  sostitutiva,  se  di  ammontare   complessivamente
          superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:
          a)  degli  interessi  ed  altri  proventi dei titoli emessi
          dallo Stato; b) delle pensioni sociali; c)  delle  pensioni
          di  guerra  e  relative  indennita'  accessorie;  d)  delle
          pensioni,  indennita'  e  assegni  erogati  dal   Ministero
          dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi
          civili; e) dagli assegni accessori  annessi  alle  pensioni
          privilegiate  di  prima  categoria; f) dell'assegno annesso
          alla medaglia d'oro al valore militare".
          (b)  Il testo vigente dell'art. 10, comma 1, lettera e) del
          D.P.R. n.  917/1987 e' il  seguente:   "Art.  10  ((  Oneri
          deducibili  )).  -  Dal reddito complessivo si deducono, se
          non  sono  deducibili  nella  determinazione  dei   singoli
          redditi  che  concorrono  a formarlo e purche' risultino da
          idonea  documentazione  allegata  alla  dichiarazione   dei
          redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
           Omissis.
          e)  le  spese  chirurgiche per prestazioni specialistiche e
          per protesi dentarie e sanitarie in genere  compresi  i  ((
          mezzi  necessari  per la deambulazione, la locomozione e il
          sollevamento ))  di  portatori  di  menomazioni  funzionali
          permanenti,  nonche'  la  parte  dell'ammontare complessivo
          delle spese mediche e delle spese di  assistenza  specifica
          necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o
          menomazione  che  eccede  il  5  per  cento   del   reddito
          complessivo   dichiarato.    La   deduzione  e'  ammessa  a
          condizione che il  contribuente,  nella  dichiarazione  dei
          redditi,   indichi   il   domicilio   o  la  residenza  del
          percipiente  e  dichiari  che   le   spese   sono   rimaste
          effettivamente  a  proprio carico. Si considerano rimaste a
          carico del  contribuente  anche  le  spese  rimborsate  per
          effetto  di  contributi  o di premi di assicurazione da lui
          versati e non deducibili dal suo  reddito  complessivo  ne'
          dai  redditi  che concorrono a formarlo, ovvero per effetto
          di contributi o premi che  pur  essendo  versati  da  altri
          concorrono a formare il suo reddito;".