Art. 4.
  1.  Per  la  realizzazione degli interventi relativi all'attuazione
della  presente ordinanza si provvede mediante utilizzo delle risorse
finanziarie  individuate dal protocollo d'intesa sottoscritto in data
6 dicembre  2007  dal  Ministro  della  salute e dal Presidente della
regione  Calabria,  con le risorse finanziarie residue assegnate alla
medesima  regione ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  le  somme
disponibili  e non ancora utilizzate rivenienti dalla legge regionale
n.  7  del  2006,  anche  in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo  28 marzo  2000,  n.  76,  ed  alle relative disposizioni
normative  regionali,  nonche'  mediante  eventuali ulteriori risorse
finanziarie  di  competenza  regionale,  fondi comunitari, nazionali,
regionali  e  locali, comunque assegnati o destinati per le finalita'
di cui alla presente ordinanza.
  2.  Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati
a  trasferire  al  Commissario delegato eventuali risorse finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
  3.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasferite su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
delegato,  all'uopo  istituita,  che  provvede  al  trasferimento  ai
soggetti   attuatori   in   relazione   alle  attivita'  agli  stessi
attribuite, in deroga alle norme in materia di contabilita' speciale.