Art. 5. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, cosi come integrato dall'addendum del 17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007 e con la tabella di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007).