Art. 5.
  Gli  interventi  disposti  dall'art.  1 sono autorizzati nei limiti
delle  disponibilita'  finanziarie previste dal sopraindicato accordo
governativo  del 19 marzo 2007, cosi come integrato dall'addendum del
17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente
assegnate (sinora con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975
del  22  maggio  2007  e con la tabella di cui all'art. 1 del decreto
interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007).