IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma 1,  lettera c)  del  decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
3 agosto 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  della  provincia  di  Caserta  e  zone limitrofe per
fronteggiare  il  rischio  sanitario connesso alla elevata diffusione
della brucellosi negli allevamenti bufalini;
  Vista  la  legge  9 giugno  1964,  n.  615, concernente la bonifica
sanitaria  degli  allevamenti  dalla tubercolosi e dalla brucellosi e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 28 marzo 1989,
concernente  l'obbligo,  in  tutto  il  territorio  nazionale,  delle
operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da
brucellosi;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' del 27 agosto 1994, n.
651,  recante il «Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi
negli allevamenti bovini, e successive modificazioni»;
  Vista la delibera della Giunta regionale della Campania n. 1497 del
29 settembre  2006,  recante  «Contributo  integrativo  regionale per
l'abbattimento   di   animali   della   specie  bufalina  infetti  da
tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica»;
  Vista  la  decisione  n.  768/2006  dell'8 giugno  2007, con cui la
Commissione  UE,  ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ha
ritenuto  compatibile con il mercato comune il contributo integrativo
regionale  di  cui  alla  citata  delibera  di  Giunta  regionale  n.
1497/2006;
  Vista  l'ordinanza  del Ministro della salute del 14 novembre 2006,
recante  «Misure  straordinarie  di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi,  brucellosi  bovina  e bufalina, brucellosi ovi-caprina,
leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  Vista  l'ordinanza  del Ministro della Salute del 14 febbraio 2007,
recante  «Misure  straordinarie di polizia veterinaria integrative di
quelle  previste dall'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre
2006;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1,
comma 1073,   recante  l'istituzione  del  «Fondo  per  le  crisi  di
mercato»;
  Visto  il Piano di controllo straordinario per l'eradicazione della
brucellosi   bufalina   in  provincia  di  Caserta,  approvato  dalla
Commissione  europea  con  decisione  2007/561/CE  del 2 agosto 2007,
elaborato in attuazione del citato art. 1, comma 1073, della legge n.
296/2006;
  Vista   la   Comunicazione   della   Commissione   in  merito  agli
orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale  2007-2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C319/1 del 27/12/2006;
  Vista  la  delibera della Giunta regionale della Campania n 739 del
6 giugno   2006  recante:  «Piani  nazionali  di  eradicazione  delle
malattie  degli animali e definizione dei tempi e delle procedure per
l'abbattimento degli animali infetti»;
  Visto  il  rapporto  della Commissione europea DG(SANCO)/8204/2006,
che,  tra  l'altro,  raccomanda  l'adozione  di  efficaci  misure  di
controllo della brucellosi bufalina nella regione Campania;
  Ravvisata  l'urgenza  di  potenziare  le  misure di lotta contro la
brucellosi  bufalina ai fini della salvaguardia della sanita' animale
e della tutela della salute pubblica, considerati i casi di infezione
nell'uomo riscontrati nella regione Campania;
  Ravvisata  la  necessita'  di  porre  in  atto  interventi  urgenti
finalizzati   a   superare   la   fase   dell'emergenza,   anche   in
considerazione   delle   implicazioni  socio  economiche  dell'intera
filiera  bufalina,  connesse  alla  necessita'  di abbattimento di un
numero  considerevole  di capi risultati infetti, mediante tempestive
azioni  di  sostegno  delle aziende zootecniche bufaline presenti sul
territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe interessate da
interventi  di  abbattimento  totale  o  selettivo  di capi bufalini,
disposti  ed  effettuati in conseguenza di riscontri positivi ai test
per la brucellosi;
  Tenuto  conto  che  le  misure  previste dalle citate ordinanze del
Ministro  della  salute  del  14 novembre 2006 e del 14 febbraio 2007
devono  essere  supportate  da  interventi di natura non strettamente
sanitaria  mediante  l'adozione  di  tutte  le  necessarie ed urgenti
iniziative  volte  a rimuovere le situazioni di emergenza sanitaria e
socio-economica  ed assicurare l'indispensabile sostegno alle aziende
zootecniche  bufaline  della  provincia  di Caserta e zone limitrofe,
sottoposte  ad  interventi di abbattimento totale o selettivo di capi
bufalini,  disposti  ed  effettuati  in  conseguenza  di  riscontrata
positivita' ai test per la brucellosi
  Sentito il Ministero della salute;
  Sentito   il   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali;
  D'intesa con la regione Campania;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  L'Assessore  all'agricoltura ed alle attivita' produttive della
Giunta   regionale  della  Campania  onorevole  Andrea  Cozzolino  e'
nominato  Commissario  delegato  per il superamento dell'emergenza di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto
2007,   per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza.
  2.  Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di
cui  alla  presente  ordinanza  si  avvale  di due soggetti attuatori
nominati su proposta del Ministero della salute, cui vengono affidati
specifici  settori  di intervento sulla base di direttive di volta in
volta impartite dal Commissario medesimo.
  3.  Il  Ministro  della  salute,  con proprio decreto, determina il
compenso  da  attribuire ai soggetti attuatori di cui al comma 2, con
oneri a carico del medesimo Dicastero, da liquidarsi al termine dello
stato  di  emergenza  e  previa  verifica  del  raggiungimento  degli
obiettivi  connessi  ai  compiti  affidati.  Nell'ipotesi  in  cui  i
soggetti  attuatori  appartengano alla pubblica amministrazione, agli
stessi e' riconosciuto il solo trattamento di missione.
  4. Il Commissario delegato provvede:
    a) alla  programmazione  e  al  monitoraggio  degli interventi di
messa in sicurezza mediante l'individuazione di ogni ulteriore misura
necessaria a circoscrivere la malattia;
    b) al   coordinamento   dei   servizi  veterinari  delle  Aziende
sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie
pubbliche  e  delle strutture amministrative e tecniche della regione
Campania  nonche'  degli enti territorialmente competenti, al fine di
garantire  la gestione unitaria ed integrata di tutti gli adempimenti
connessi  alla  profilassi  e all'eradicazione della brucellosi negli
allevamenti  bufalini  presenti  ai sensi dell'Ordinanza del Ministro
della  salute  14 novembre  2006  e  del  Piano  straordinario per il
controllo della brucellosi bufalina in premessa citato;
    c) all'emanazione  delle  ordinanze  per  l'abbattimento dei capi
bufalini  nei  casi previsti dall'ordinanza del Ministro della salute
del 14 novembre 2006;
    d) all'adozione  di  direttive,  anche  di carattere informativo,
che,  nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
alimentare,   forniscano  indicazioni  per  l'utilizzo  dei  prodotti
derivanti  dall'allevamento  bufalino  nonche' per l'attuazione di un
piano di comunicazione a supporto dell'attuazione degli interventi di
cui alla presente ordinanza;
    e) alla quantificazione dei danni al settore zootecnico derivanti
dall'abbattimento  totale  o  selettivo di capi bufalini, disposto ed
effettuato  in  conseguenza di riscontrata positivita' ai test per la
brucellosi  e  sulla  base  dell'analisi  dei  livelli  di prevalenza
dell'infezione  brucellare  negli  allevamenti  bufalini presenti sul
territorio  della  provincia  di  Caserta  e  zone limitrofe, fornita
dall'Istituto  zooprofilattico del mezzogiorno e dal Centro nazionale
di referenza delle brucellosi;
    f) alla corresponsione degli indennizzi di cui all'art. 3.
  5. Il Commissario delegato promuove altresi':
    a) l'adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ove ricorrano accertate condizioni di crisi socio economiche
dell'intera   filiera   bufalina,   interventi   per  il  ricorso  ai
trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale previsti dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223;
    b) l'adozione  da  parte  delle  competenti  autorita', ed ove ne
ricorrano  i presupposti, dei provvedimenti di sospensione, riduzione
e/o rinvio dei contributi previdenziali e delle rate dei mutui agrari
o crediti connessi comunque allo svolgimento dell'attivita' agricola.