IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 marzo 1989, concernente l'obbligo, in tutto il territorio nazionale, delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 27 agosto 1994, n. 651, recante il «Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni»; Vista la delibera della Giunta regionale della Campania n. 1497 del 29 settembre 2006, recante «Contributo integrativo regionale per l'abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica»; Vista la decisione n. 768/2006 dell'8 giugno 2007, con cui la Commissione UE, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ha ritenuto compatibile con il mercato comune il contributo integrativo regionale di cui alla citata delibera di Giunta regionale n. 1497/2006; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2007, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria integrative di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006; Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 1073, recante l'istituzione del «Fondo per le crisi di mercato»; Visto il Piano di controllo straordinario per l'eradicazione della brucellosi bufalina in provincia di Caserta, approvato dalla Commissione europea con decisione 2007/561/CE del 2 agosto 2007, elaborato in attuazione del citato art. 1, comma 1073, della legge n. 296/2006; Vista la Comunicazione della Commissione in merito agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C319/1 del 27/12/2006; Vista la delibera della Giunta regionale della Campania n 739 del 6 giugno 2006 recante: «Piani nazionali di eradicazione delle malattie degli animali e definizione dei tempi e delle procedure per l'abbattimento degli animali infetti»; Visto il rapporto della Commissione europea DG(SANCO)/8204/2006, che, tra l'altro, raccomanda l'adozione di efficaci misure di controllo della brucellosi bufalina nella regione Campania; Ravvisata l'urgenza di potenziare le misure di lotta contro la brucellosi bufalina ai fini della salvaguardia della sanita' animale e della tutela della salute pubblica, considerati i casi di infezione nell'uomo riscontrati nella regione Campania; Ravvisata la necessita' di porre in atto interventi urgenti finalizzati a superare la fase dell'emergenza, anche in considerazione delle implicazioni socio economiche dell'intera filiera bufalina, connesse alla necessita' di abbattimento di un numero considerevole di capi risultati infetti, mediante tempestive azioni di sostegno delle aziende zootecniche bufaline presenti sul territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe interessate da interventi di abbattimento totale o selettivo di capi bufalini, disposti ed effettuati in conseguenza di riscontri positivi ai test per la brucellosi; Tenuto conto che le misure previste dalle citate ordinanze del Ministro della salute del 14 novembre 2006 e del 14 febbraio 2007 devono essere supportate da interventi di natura non strettamente sanitaria mediante l'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di emergenza sanitaria e socio-economica ed assicurare l'indispensabile sostegno alle aziende zootecniche bufaline della provincia di Caserta e zone limitrofe, sottoposte ad interventi di abbattimento totale o selettivo di capi bufalini, disposti ed effettuati in conseguenza di riscontrata positivita' ai test per la brucellosi Sentito il Ministero della salute; Sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; D'intesa con la regione Campania; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'Assessore all'agricoltura ed alle attivita' produttive della Giunta regionale della Campania onorevole Andrea Cozzolino e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale di due soggetti attuatori nominati su proposta del Ministero della salute, cui vengono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo. 3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, determina il compenso da attribuire ai soggetti attuatori di cui al comma 2, con oneri a carico del medesimo Dicastero, da liquidarsi al termine dello stato di emergenza e previa verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi ai compiti affidati. Nell'ipotesi in cui i soggetti attuatori appartengano alla pubblica amministrazione, agli stessi e' riconosciuto il solo trattamento di missione. 4. Il Commissario delegato provvede: a) alla programmazione e al monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza mediante l'individuazione di ogni ulteriore misura necessaria a circoscrivere la malattia; b) al coordinamento dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture amministrative e tecniche della regione Campania nonche' degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria ed integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bufalini presenti ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006 e del Piano straordinario per il controllo della brucellosi bufalina in premessa citato; c) all'emanazione delle ordinanze per l'abbattimento dei capi bufalini nei casi previsti dall'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006; d) all'adozione di direttive, anche di carattere informativo, che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza alimentare, forniscano indicazioni per l'utilizzo dei prodotti derivanti dall'allevamento bufalino nonche' per l'attuazione di un piano di comunicazione a supporto dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza; e) alla quantificazione dei danni al settore zootecnico derivanti dall'abbattimento totale o selettivo di capi bufalini, disposto ed effettuato in conseguenza di riscontrata positivita' ai test per la brucellosi e sulla base dell'analisi dei livelli di prevalenza dell'infezione brucellare negli allevamenti bufalini presenti sul territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, fornita dall'Istituto zooprofilattico del mezzogiorno e dal Centro nazionale di referenza delle brucellosi; f) alla corresponsione degli indennizzi di cui all'art. 3. 5. Il Commissario delegato promuove altresi': a) l'adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ove ricorrano accertate condizioni di crisi socio economiche dell'intera filiera bufalina, interventi per il ricorso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; b) l'adozione da parte delle competenti autorita', ed ove ne ricorrano i presupposti, dei provvedimenti di sospensione, riduzione e/o rinvio dei contributi previdenziali e delle rate dei mutui agrari o crediti connessi comunque allo svolgimento dell'attivita' agricola.