Art. 2.
  1.   Al   fine   di  garantire  il  necessario  supporto  giuridico
amministrativo  e  tecnico  alle  attivita' da porre in essere per il
superamento   dell'emergenza   il   Commissario  delegato  istituisce
un'unita'  operativa  composta  fino  ad  un  massimo  di  20 unita',
costituita da personale, in posizione di comando, proveniente:
    - dall'Assessorato  all'agricoltura  ed alle attivita' produttive
della regione Campania;
    - dall'Assessorato alla sanita' della regione Campania;
    - dall'Assessorato  all'ambiente,  ciclo  integrato  delle acque,
difesa  del suolo, parchi e riserve naturali, protezione civile della
regione Campania;
    - dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno;
    - dall'Agenzia  regionale  di protezione ambientale della regione
Campania e dagli Enti strumentali regionali.
  2.  Il Commissario delegato, con successivo provvedimento definisce
il  compenso  per il lavoro straordinario da riconoscere al personale
di  cui  al  comma 1 nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite,
ovvero  un'indennita'  mensile pari al 30% dell'indennita' mensile di
posizione in godimento per il personale dirigenziale.
  3.  Gli  oneri  conseguenti  all'impiego  del  personale  di cui al
comma 2  sono posti, in deroga alla normativa vigente, a carico delle
Amministrazioni di appartenenza.
  4.  Il Commissario delegato si avvale altresi' della collaborazione
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale  del  mezzogiorno, del Centro di referenza nazionale per
le   brucellosi   presso   l'Istituto   zooprofilattico  sperimentale
dell'Abruzzo  e  del  Molise, dell'Agenzia nazionale per l'ambiente e
per  i  servizi  tecnici,  nonche',  per  le  attivita' di controllo,
dell'Ispettorato   centrale  per  il  controllo  della  qualita'  dei
prodotti  agroalimentari, del Comando carabinieri per la tutela della
salute,  del  Comando  carabinieri  politiche  agricole  e  del Corpo
forestale dello Stato.