Art. 2. 1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza il Commissario delegato istituisce un'unita' operativa composta fino ad un massimo di 20 unita', costituita da personale, in posizione di comando, proveniente: - dall'Assessorato all'agricoltura ed alle attivita' produttive della regione Campania; - dall'Assessorato alla sanita' della regione Campania; - dall'Assessorato all'ambiente, ciclo integrato delle acque, difesa del suolo, parchi e riserve naturali, protezione civile della regione Campania; - dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno; - dall'Agenzia regionale di protezione ambientale della regione Campania e dagli Enti strumentali regionali. 2. Il Commissario delegato, con successivo provvedimento definisce il compenso per il lavoro straordinario da riconoscere al personale di cui al comma 1 nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero un'indennita' mensile pari al 30% dell'indennita' mensile di posizione in godimento per il personale dirigenziale. 3. Gli oneri conseguenti all'impiego del personale di cui al comma 2 sono posti, in deroga alla normativa vigente, a carico delle Amministrazioni di appartenenza. 4. Il Commissario delegato si avvale altresi' della collaborazione dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno, del Centro di referenza nazionale per le brucellosi presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dell'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici, nonche', per le attivita' di controllo, dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, del Comando carabinieri per la tutela della salute, del Comando carabinieri politiche agricole e del Corpo forestale dello Stato.