Art. 3.
  1.  Il  Commissario  delegato,  in  coerenza  con  gli orientamenti
comunitari  in materia di aiuti di stato in agricoltura, a favore dei
titolari  delle  aziende zootecniche bufaline presenti sul territorio
della   provincia   di   Caserta,   cosi'  come  indicato  dal  Piano
straordinario,  regolarmente  iscritte  nella  Banca  dati  nazionale
dell'anagrafe  zootecnica,  i  cui  capi  siano  stati  abbattuti  in
conseguenza  di  riscontrata positivita' ai test per la brucellosi ed
in  conformita'  alle disposizioni vigenti e nei limiti delle risorse
di cui all'art. 7, e' autorizzato ad erogare:
    a) entro   novanta   giorni  dall'acquisizione  del  diritto  del
beneficiario,  gli  indennizzi previsti dalla legge 9 giugno 1964, n.
615  e successive modifiche ed integrazioni, riconosciuti agli aventi
diritto  per  gli  abbattimenti  disposti ed effettuati in attuazione
dell'ordinanza  del Ministro della salute del 14 novembre 2006, ed al
netto  dei  proventi derivanti dalla vendita della carne. A tale fine
il  Commissario  delegato,  in  deroga  alle vigenti disposizioni, si
avvale  delle  pertinenti  risorse  finanziarie  del  Fondo sanitario
nazionale   trasferite   dalla   regione   alle  ASL  competenti  per
territorio;
    b) un ulteriore indennizzo considerando il valore di mercato alla
data  di  emanazione della presente ordinanza, desunto dal Bollettino
ISMEA, al netto di indennizzi percepiti ai sensi della legge 9 giugno
1964,  n.  615,  e  successive modifiche ed integrazioni, nonche' dei
proventi   derivanti   dalla   vendita   della   carne.  L'erogazione
dell'indennizzo  e'  subordinata  alla  effettiva  ricostituzione del
patrimonio zootecnico aziendale;
    c) gli indennizzi per la perdita di reddito dovuta ad obblighi di
quarantena   e   difficolta'   di  ripopolamento.  Gli  importi  sono
quantificati  in misura delle unita' bovine adulte (UBA) abbattute ed
e'  corrisposto  per  un periodo massimo di dodici mesi. L'erogazione
dell'indennizzo  e'  subordinata  alla  effettiva  ricostituzione del
patrimonio zootecnico aziendale.
  2.  Gli  indennizzi di cui al comma 1, lettera c), sono determinati
sulla base dell'ultima indagine ISMEA 2006 «analisi del costo e della
redditivita' della produzione di latte di bufala».