Art. 4.
  1.   Il   Commissario   delegato,  per  le  finalita'  connesse  al
superamento  della  situazione  di emergenza in rassegna, provvede ad
assicurare:
    a) la   verifica   costante  da  parte  dell'Autorita'  sanitaria
competente  della  corretta  iscrizione  alla Banca Dati nazionale di
tutte  le aziende e tutti i capi bufalini con indicazione dello stato
sanitario e relativi aggiornamenti;
    b) l'identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino.
  2. Il Commissario delegato verifica:
    a) dai sensi delle disposizioni sanitarie vigenti, la regolarita'
del  trasporto degli animali infetti destinati all'abbattimento verso
il  macello  e  delle  carcasse  non destinate al consumo umano verso
stabilimenti di trattamento o distruzione;
    b) l'adozione  da parte degli allevamenti infetti delle ordinarie
procedure   di   disinfezione,  cosi'  come  previste  dalla  vigente
normativa,  svolte  sotto  il  controllo  ed  a cura delle competenti
Autorita' sanitarie;