Art. 4. 1. Il Commissario delegato, per le finalita' connesse al superamento della situazione di emergenza in rassegna, provvede ad assicurare: a) la verifica costante da parte dell'Autorita' sanitaria competente della corretta iscrizione alla Banca Dati nazionale di tutte le aziende e tutti i capi bufalini con indicazione dello stato sanitario e relativi aggiornamenti; b) l'identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino. 2. Il Commissario delegato verifica: a) dai sensi delle disposizioni sanitarie vigenti, la regolarita' del trasporto degli animali infetti destinati all'abbattimento verso il macello e delle carcasse non destinate al consumo umano verso stabilimenti di trattamento o distruzione; b) l'adozione da parte degli allevamenti infetti delle ordinarie procedure di disinfezione, cosi' come previste dalla vigente normativa, svolte sotto il controllo ed a cura delle competenti Autorita' sanitarie;