Art. 5. 1. Per le finalita' di supporto derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nonche' per l'esecuzione delle azioni di informazione atte ad elevare le conoscenze degli allevatori in merito alle corrette pratiche aziendali per la prevenzione ed il controllo delle infezioni brucellari, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno e' autorizzato a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato secondo le forme contrattuali previste dalla legge con personale medico veterinario, sanitario, tecnico ed amministrativo nel limite massimo di 20 unita'.