Art. 5.
  1.  Per  le  finalita'  di supporto derivanti dall'attuazione della
presente   ordinanza,   nonche'  per  l'esecuzione  delle  azioni  di
informazione atte ad elevare le conoscenze degli allevatori in merito
alle  corrette  pratiche aziendali per la prevenzione ed il controllo
delle  infezioni  brucellari, l'Istituto zooprofilattico sperimentale
del  mezzogiorno  e'  autorizzato  a  stipulare contratti di lavoro a
tempo  determinato secondo le forme contrattuali previste dalla legge
con    personale    medico   veterinario,   sanitario,   tecnico   ed
amministrativo nel limite massimo di 20 unita'.