Art. 6. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile, e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative: - legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata dalla legge n. 15 del 2005, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6 comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36; - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, articoli 37, 40, 41 e 42;