Art. 6.
  1.   Per  l'attuazione  della  presente  ordinanza  il  Commissario
delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile, e sulla base di
specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento   giuridico,  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri del 22 ottobre 2004, e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
    - legge  7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata dalla legge
n.  15  del  2005, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e
17;
    - regio   decreto   18 novembre   1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni,  articoli 3, 5 e 6 comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14,
15, 19, 20 e 36;
    - regio   decreto   23 maggio   1924,   n.   827,   e  successive
modificazioni, articoli 37, 40, 41 e 42;